Ingente quantità e consapevolezza del corriere nel trasporto di stupefacenti (Cass. pen. Sez. IV n. 37479 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, la circostanza aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309/1990 richiede che sia accertata, ai sensi dell’art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza dell’agente anche rispetto a tale circostanza aggravatrice, dovendosi dimostrare che egli la conosceva ovvero la ignorava per colpa. La consapevolezza dello specifico profilo quantitativo può essere desunta da una pluralità di elementi indiziari convergenti, tra cui le modalità operative del trasporto, l’inverosimiglianza delle giustificazioni fornite e le connotazioni materiali del carico, che ne rendono logicamente impossibile l’ignoranza. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi, restando gli altri disattesi o superati.

Il Fatto

La Corte d’appello di Messina confermava la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Messina aveva dichiarato il ricorrente colpevole del delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma secondo, d.P.R. n. 309/1990, condannandolo alla pena di otto anni di reclusione e trentamila euro di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il controllo dei Carabinieri presso gli imbarcaderi dello Stretto aveva consentito di rinvenire, nel bagagliaio dell’auto condotta dal ricorrente, dieci panetti di cocaina per un peso complessivo di quasi dieci chilogrammi. La difesa deduceva violazione dell’art. 59 cod. pen. per l’affermata ingente quantità senza prova della consapevolezza dell’agente, il diniego delle attenuanti generiche nonostante l’incensuratezza e la questione della pena accessoria.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato. Sul primo motivo, la Corte ricorda che quanto alla oggettiva configurabilità dell’aggravante i giudici di merito hanno illustrato i criteri adottati per determinare l’ingente quantitativo, uniformandosi al principio per cui essa è ravvisabile quando la quantità non sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma la discrezionale valutazione del giudice quando tale soglia sia superata, secondo Sezioni Unite n. 147222 del 30.01.2020 e Sezioni Unite n. 36258 del 24.05.2012.

Quanto al profilo soggettivo, la Corte territoriale ha risposto alla censura sulla base di una pluralità di elementi convergenti: il nervosismo al momento del controllo, il rifiuto di fornire i codici di accesso al telefono, l’uso di un’auto a noleggio intestata a terzi, l’inverosimiglianza delle spiegazioni sul viaggio e sulla disponibilità del veicolo, nonché il notevole valore economico e le reali connotazioni materiali del carico. Tali dati escludono, sul piano logico, che la sostanza potesse essere collocata da terzi all’insaputa del conducente.

Il ricorso, osserva la Corte, tende a sollecitare un nuovo giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità: il sindacato resta limitato alla verifica della completezza, coerenza e conformità della motivazione ai canoni logici, non potendo il giudice di legittimità procedere a rivalutazione delle emergenze probatorie. La valutazione dei giudici di merito è coerente con il principio, affermato in sede di legittimità, secondo cui la colpevolezza va accertata anche in relazione all’aggravante, dimostrando che l’agente la conosceva o l’ignorava per colpa, come in Sez. 4 n. 18049 del 14.04.2022 e nella Sez. 6 n. 13087 del 05.03.2014, relativa ad analoga fattispecie.

Sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte ribadisce che non è necessario esaminare tutti gli elementi dedotti, bastando quelli ritenuti decisivi, potendo il giudice limitarsi all’elemento che ritiene prevalente tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen.. Il terzo motivo, relativo alla pena accessoria, resta assorbito: l’interdizione perpetua consegue automaticamente ex art. 29 cod. pen. alla condanna a pena non inferiore a cinque anni. Da qui l’inammissibilità e la condanna alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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