Conflitto di competenza per litispendenza: prevale il giudice in fase più avanzata (Cass. pen. Sez. I n. 37475 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di conflitto positivo di competenza per litispendenza del medesimo processo davanti a giudici di sedi giudiziarie diverse, la competenza a trattare il giudizio spetta al giudice davanti al quale il procedimento pende nella fase più avanzata. Il criterio della progressione prevale sulle norme sostanziali di attribuzione della competenza territoriale di cui agli artt. 8 e ss. cod. proc. pen., trovando fondamento nel principio di non regressione del processo e nell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen., che consolida la competenza una volta superato lo sbarramento dell’udienza preliminare. L’attribuzione al giudice in fase più avanzata non viola il principio del giudice naturale.

Il Fatto

Il G.U.P. del Tribunale di Velletri, con ordinanza del 2 luglio 2025, solleva conflitto positivo di competenza nei confronti del Tribunale di Lanciano in relazione a tre reati tributari contestati a più imputati. Il giudice rimettente ritiene di essere competente sia per il luogo di accertamento del reato, sia in ragione della connessione con un reato più grave commesso in altra sede.

Dagli atti risulta che il Tribunale di Lanciano procede già per gli stessi fatti, nei confronti delle stesse persone, davanti al giudice del dibattimento di primo grado. Il Procuratore generale chiede che venga riconosciuta la competenza del Tribunale di Velletri, quale luogo di accertamento del reato e del reato connesso più grave.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il presupposto del conflitto. Esso richiede l’identità ontologica del fatto nei distinti procedimenti, a prescindere dalle qualificazioni giuridiche attribuite, ed è ammissibile solo in presenza di un rapporto di coincidenza o piena continenza tra le contestazioni. Nel caso concreto i fatti sono identici, sicché l’intervento regolatore è necessario.

Sul merito, il collegio dà continuità all’orientamento secondo cui, in caso di duplicazione del processo davanti a sedi diverse, la competenza spetta al giudice che procede nella fase più avanzata. Il principio, già affermato nel vigore del codice del 1930, è stato riproposto dalle decisioni Zaman, Marando, Paoli, Farnocchia e D’Agostino, tutte richiamate nella motivazione.

La Corte si confronta con la pronuncia a Sezioni Unite Donati, che aveva qualificato come “empirici” i parametri della progressione e della maggiore ampiezza della regiudicanda, indicando come criterio risolutivo l’applicazione delle disposizioni del codice che regolano la competenza. Il collegio ritiene di superare l’apparente contrasto: tra tali disposizioni rientrano anche quelle procedurali degli artt. 21 e ss. cod. proc. pen., che fissano termini e modi per rilevare l’incompetenza.

Decisivo è l’art. 21, comma 2, cod. proc. pen.: l’incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare. Superato tale sbarramento opera la perpetuatio iurisdictionis, e la competenza si consolida in capo al giudice che procede, restando insensibile alle sopravvenienze. Sarebbe incoerente consentire alle parti di riaprire la discussione sulla competenza per effetto di un intervento esterno, quale l’ordinanza del giudice del secondo processo che promuove il conflitto.

La soluzione non vulnera il principio del giudice naturale, poiché il legislatore può limitare la rilevabilità del difetto di competenza territoriale a vantaggio dell’ordine e della speditezza del processo. Il conflitto va dunque risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Lanciano, cui gli atti vanno trasmessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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