Reato continuato e patteggiamento istanza inammissibile se non concordata col P.M (Cass. pen. Sez. I n. 37768 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato su condanne pronunciate a seguito di patteggiamento è proponibile solo se condannato e pubblico ministero concordano l’entità della pena detentiva, secondo il modello dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione non può entrare nel merito della richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. ove manchi il consenso o il dissenso del pubblico ministero, poiché l’intervento modificativo sul giudicato formatosi per negozio processuale richiede una successiva pattuizione tra le parti, salvo il caso di dissenso ingiustificato dell’organo requirente. La domanda proposta fuori dallo schema normativo è inammissibile, anche in assenza di una sanzione espressa, perché le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione non ammettono alternative. L’inammissibilità della domanda travolge il provvedimento emesso e ne impone l’annullamento senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il condannato presentava al giudice dell’esecuzione istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze: una di condanna per i delitti di cui all’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 e all’art. 497 bis cod. pen., accertati nel febbraio 2022, e una di condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis cod. pen., commesso nel gennaio 2022. Entrambe le condanne erano state pronunciate a seguito di patteggiamento.

Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza valorizzando la differente tipologia dei reati e ritenendo compreso nella richiesta anche il reato giudicato con una terza sentenza, per la quale rilevava la notevole distanza temporale tra i fatti. Il condannato ricorreva per cassazione deducendo erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per non essersi il giudice confrontato con le argomentazioni difensive sul medesimo disegno criminoso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente che la sentenza relativa alla terza condanna è estranea alla richiesta, non essendo stata avanzata alcuna domanda ex art. 671 cod. proc. pen. il riferimento a tale provvedimento è dunque erroneo.

Poiché i reati vengono in rilievo da sentenze di patteggiamento, il riferimento normativo è all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., che subordina l’applicazione della disciplina del reato continuato all’accordo tra condannato e pubblico ministero sull’entità della pena, entro il tetto massimo patteggiabile.

Ne deriva che il giudice dell’esecuzione, in mancanza del consenso o dissenso del pubblico ministero, non può esercitare gli ordinari poteri valutativi dell’art. 671 cod. proc. pen. La modifica del giudicato formatosi per negozio processuale è possibile solo per effetto di una successiva pattuizione, salvo il caso di dissenso ingiustificato dell’organo requirente, secondo Sez. I n. 1527 del 13.07.2018, Rv. 275169.

La Corte afferma quindi che le istanze proposte fuori dal percorso tracciato dalla legge sono inammissibili, pur in assenza di una conseguenza specifica, perché le modalità di proposizione non ammettono alternative, come già ritenuto da Sez. I n. 22298 del 08.03.2018, Rv. 273138.

Il regime dell’inammissibilità, regolato dall’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., consente la declaratoria in ogni stato e grado del procedimento. Tale regola si estende ai difetti delle domande che, come gli atti di impugnazione, provocano una decisione sul merito. La rilevazione può avvenire anche d’ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., richiamandosi l’orientamento risalente di Sez. V n. 2554 del 13.10.1980, Cervi, Rv. 146732. L’inammissibilità della domanda travolge il provvedimento impugnato, che non avrebbe dovuto essere pronunciato, riconducendolo ai provvedimenti non consentiti dalla legge ex art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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