Bomba carta: necessaria la verifica della micidialità per il dolo specifico (Cass. pen. Sez. I n. 37506 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione di materie esplodenti, il delitto previsto dall’art. 435 cod. pen. è configurabile anche mediante la sola detenzione di sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esplosivi. Per la sua consumazione la legge non esige che il fine di attentare alla pubblica incolumità sia realizzato, ma richiede che la detenzione sia qualificata da tale dolo specifico. Ne consegue che, in carenza di un accertamento sulle caratteristiche dell’ordigno e sulla sua micidialità, non è prevedibile alcuno sviluppo argomentativo in ordine alla configurazione del dolo specifico richiesto dalla norma, con conseguente carenza motivazionale del provvedimento che su tale punto si pronunci.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza dell’8 maggio 2025, respingeva l’appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato.
La vicenda riguardava il lancio di un ordigno ricostruito attraverso le telecamere di sicurezza, con individuazione dei soggetti che vi avevano dato esecuzione. Il giudice per le indagini preliminari aveva escluso la configurabilità del reato contestato, ritenuto di pericolo concreto. Il pubblico ministero insisteva per l’applicazione della misura in relazione a un’imputazione provvisoria ex art. 421 bis ovvero, in subordine, ex art. 435 cod. pen.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava la carenza motivazionale dell’ordinanza impugnata, lamentando in particolare che il Tribunale avesse ritenuto non configurabile il reato subordinato in ragione delle caratteristiche della bomba carta, non indagate, che non avrebbero consentito di inferire il necessario dolo specifico.
La Corte muove dalla struttura della fattispecie dell’art. 435 cod. pen., che si realizza, per espresso dettato di legge, anche con la detenzione di sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di dinamite o altre materie esplodenti. Per la consumazione del reato la legge non esige che il fine di attentare alla pubblica incolumità sia realizzato, ma soltanto che la detenzione dell’esplosivo sia qualificata da tale fine.
Il Collegio richiama sul punto il precedente della Sez. I n. 2326 del 04.12.1972, depositata nel 1973, che già enunciava tale principio.
Quanto alla dedotta carenza motivazionale sulla sussistenza del dolo specifico, la Corte la ritiene infondata. In carenza di un accertamento circa la micidialità dell’ordigno, non è prevedibile alcuno sviluppo circa la configurazione del dolo specifico richiesto dalla norma: nel caso concreto la natura dei mezzi usati, la loro potenzialità offensiva e le specifiche modalità di impiego non sono state indagate proprio perché non è stato compiuto alcun accertamento sulle caratteristiche dell’ordigno.
Il rigetto del primo motivo assorbe il secondo, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.