Revoca della pena sostitutiva solo per inerzia colpevole del condannato (Cass. pen. Sez. I n. 37501 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata disposta la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa costituisce onere dell’autorità giudiziaria e non del condannato. Il giudice dell’esecuzione non può valutare come inottemperante il comportamento del condannato solo sulla base del suo mancato attivarsi per dare inizio al lavoro sostitutivo, equivalendo tale decisione all’attribuzione di un onere insussistente. La revoca della sanzione sostitutiva e il ripristino della pena originaria richiedono la violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità, che non si configura quando l’omesso svolgimento sia ascrivibile all’inerzia dell’UEPE o della parte pubblica.

Il Fatto

Il Tribunale di Rovigo, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento dell’8 aprile 2025 rigettava la richiesta di revoca, ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, d.lgs. n. 285/1992, della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità comminata al condannato con decreto penale, con contestuale istanza di ripristino della sanzione sostituita.

Il rigetto si fondava sul rilievo che il mancato svolgimento del lavoro non discendeva dalla violazione degli obblighi da parte del condannato, ma era stato provocato dall’inerzia dell’UEPE, cui era stato trasmesso il titolo esecutivo. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il pubblico ministero presso il Tribunale di Rovigo, deducendo la violazione dell’art. 186, comma 9 bis, d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen., e sostenendo che dalla comunicazione della Cooperativa emergesse una inerzia colpevole del condannato, tale da giustificare la revoca.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato e richiama il principio, condiviso dal giudice dell’esecuzione, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell’autorità giudiziaria, e non del condannato, l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata. Sul punto richiama Sez. I n. 15861 del 17.09.2020, che in applicazione del medesimo principio aveva annullato con rinvio l’ordinanza che aveva revocato la sanzione sostitutiva sulla sola base dell’inerzia del condannato.

La ragione di tale impostazione risiede nella necessità di consentire all’UEPE di svolgere la propria attività di controllo e verifica. L’ufficio deve essere informato sia dell’inizio dell’esecuzione della sanzione sostitutiva, sia delle sue concrete modalità. Il condannato non è tenuto a iniziare direttamente l’esecuzione senza l’impulso dell’autorità, ma è onere dell’UEPE convocarlo e concordare con lui e con l’ente di riferimento lo svolgimento del lavoro.

La Corte sottolinea che la particolare configurazione di questa misura alternativa demanda al giudice della cognizione il potere di comminarla e di determinarne le modalità esecutive, senza alcun onere in capo al condannato, il quale può anche astenersi dal richiederla, dovendo solo non opporsi, e non è tenuto a indicare l’ente o la struttura presso cui svolgerla. In assenza di una disposizione normativa, non può attribuirsi al condannato l’onere di dare inizio all’esecuzione della sentenza, anche perché tale onere contrasterebbe con l’iter procedurale che il codice di rito stabilisce per la fase esecutiva di ogni provvedimento di condanna, che ha sempre inizio su impulso del pubblico ministero (in motivazione Sez. I n. 14670 del 21.02.2024).

La Corte dà continuità all’indirizzo secondo cui, in caso di mancata comunicazione di un termine entro il quale procedere, il condannato non è tenuto ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata (Sez. I n. 35855 del 18.06.2015; in termini Sez. I n. 7172 del 13.01.2016; nella giurisprudenza più recente Sez. I n. 44532 del 26.09.2019, Sez. I n. 48718 del 15.10.2019, Sez. I n. 1066 del 15.10.2019, dep. 2020). Il giudice dell’esecuzione, pertanto, non può valutare come inottemperante il comportamento del condannato alla pena sostitutiva ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, del codice della strada solo in ragione del mancato attivarsi.

Nel caso concreto, la comunicazione della Cooperativa attestava non già la mancata presa di contatto con il condannato, ma l’omessa predisposizione di un progetto, carenza di iniziativa che incombeva sulla parte pubblica e, in particolare, sull’UEPE. Non si è dunque verificata la condizione che, a mente dell’art. 186, comma 9 bis, d.lgs. n. 285/1992, consente la revoca della sanzione sostitutiva e il ripristino della pena originaria, ossia la violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità. Il ricorso del pubblico ministero è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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