Possesso di arma clandestina prova la ricettazione (Cass. pen. Sez. VII n. 23148 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso di un’arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l’abrasione della matricola, che priva l’arma del numero e dei contrassegni previsti dall’art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, è chiaramente finalizzata a impedirne l’identificazione. Da tale condotta si desume, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell’arma, senza che occorra la prova autonoma del furto quale delitto presupposto. È inammissibile, per genericità, il motivo che contesti la motivazione su circostanze di fatto non emergenti dalle pronunce di merito, come la coabitazione con altri soggetti nella medesima abitazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23 settembre 2025, ha confermato la condanna della ricorrente per i reati ascritti ai capi da 1) a 5) dell’imputazione, tra cui la detenzione di arma abusiva, la ricettazione e la detenzione abusiva di munizioni. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione ai capi 3), 4) e 5).

La ricorrente ha contestato la propria responsabilità per la detenzione dell’arma, sostenendo che la motivazione sarebbe carente, non essendo stata accertata né una minima permanenza dell’arma nella sua disponibilità né la sua appartenenza, poiché l’armadio poteva essere utilizzato anche dagli altri soggetti che abitavano con lei. Con il secondo motivo ha denunciato l’eccessività del trattamento sanzionatorio, per essere stata determinata la pena base al di sopra del minimo edittale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, la sua prima parte è stata ritenuta in parte assolutamente generica e, comunque, non considerava la ragione per cui la presenza dell’arma nell’armadio era stata ritenuta decisiva: la difesa, in sede di gravame, aveva affermato che l’arma era nascosta sotto il pavimento. Le ricostruzioni alternative prospettate sono state giudicate congetturali, e in particolare quella della coabitazione con altre persone è stata qualificata come elemento di fatto non emergente dalle pronunce di merito.

La seconda parte del motivo è stata invece ritenuta manifestamente infondata. La ricorrente assumeva che per la ricettazione fosse necessaria la prova del furto quale delitto presupposto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il possesso di un’arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l’abrasione della matricola — che priva l’arma del numero e dei contrassegni di cui all’art. 11 legge n. 110/1975 — dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell’arma, richiamando Sez. 1, n. 2678 del 31.10.2025, dep. 2026, Rv. 289303.

Quanto al secondo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, la Corte lo ha ritenuto generico perché privo di qualsivoglia confronto con la motivazione della decisione impugnata, giudicata peraltro congrua, richiamando Sez. U, n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017, Rv. 268822. La sentenza di merito aveva evidenziato che la determinazione della pena, pur lievemente superiore al minimo, era proporzionata al disvalore complessivo del fatto, stante l’obiettiva gravità della condotta, atteso che il furto di energia elettrica era funzionale alla coltivazione di piante di cannabis.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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