Riesame cautelare, autonomia valutativa e obbligo motivazionale attenuato (Cass. pen. Sez. I n. 37505 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non riguarda l’ordinanza del Tribunale del riesame, ma solo il provvedimento genetico adottato inaudita altera parte. Avverso i provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica possono farsi valere soltanto i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente. Poiché il riesame è mezzo d’impugnazione a effetto interamente devolutivo, l’interessato non può limitare la cognizione del Tribunale a uno solo dei presupposti della misura. Quando l’impugnazione è circoscritta alle esigenze cautelari e mancano doglianze specifiche sui gravi indizi, l’obbligo motivazionale si atteggia in forma attenuata e il giudice può richiamare per relationem l’ordinanza applicativa.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, investito di richiesta ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata all’indagato per reati in materia di armi e per un tentato omicidio, collocati in un contesto di contrapposizione tra gruppi criminali dello stesso territorio.
La difesa, senza contestare i gravi indizi di colpevolezza, aveva lamentato l’assenza delle esigenze cautelari e chiesto, in via subordinata, la sostituzione con gli arresti domiciliari anche con presidio elettronico in altra regione. Il ricorrente deduceva quattro motivi, tra cui la violazione dell’obbligo di autonoma valutazione dei gravi indizi e l’errata applicazione della retrodatazione dei termini di custodia cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso e affronta anzitutto il profilo dell’autonoma valutazione. Il requisito dell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. è funzionale a garantire l’equidistanza tra organo requirente e organo giudicante e opera soltanto per la decisione adottata inaudita altera parte. Per i provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica sono deducibili unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente.
Quanto al secondo profilo, il Collegio riafferma che il riesame è mezzo d’impugnazione con effetto interamente devolutivo: l’interessato non può restringere il potere di cognizione del Tribunale a uno solo dei presupposti, precludendo con la rinunzia ai motivi l’esame dei gravi indizi. Se l’impugnazione è limitata alle sole esigenze cautelari, rispetto ai punti non censurati l’obbligo motivazionale è attenuato e il Tribunale può richiamare l’ordinanza applicativa, ribadendo l’adeguatezza della sua motivazione.
Nel caso concreto la Corte verifica dagli atti che la memoria difensiva aveva espressamente concentrato l’attenzione sulle esigenze cautelari, con doglianze generiche sui gravi indizi. Ne deriva che il Tribunale non ha frainteso la portata dell’impugnazione e che la motivazione, ancorché sintetica e per relationem, è adeguata.
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per aspecificità. L’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, non la previsione di specifiche occasioni di recidiva; corretta è la valorizzazione dei carichi pendenti. Quanto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, la valutazione di inidoneità della misura meno afflittiva contiene l’implicita pronuncia sulla inadeguatezza del presidio elettronico, anche se richiesto in altro Comune.
Infine, la Corte esclude l’errata applicazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.: per la anteriore desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza occorre che il quadro legittimante la misura sussista già al momento della prima ordinanza, non essendo sufficiente la mera notizia del reato, e alcune intercettazioni sono successive alla prima ordinanza. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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