Inammissibile il ricorso che chiede una rivisitazione del merito probatorio (Cass. pen. Sez. II n. 33720 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso che contestano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o la stessa illogicità non manifesta della motivazione, ovvero sollecitano una differente comparazione dei significati probatori degli elementi acquisiti, si risolvono in censure di fatto e sono inammissibili in sede di legittimità. Una volta espresso l’apprezzamento del giudice del merito, la ricostruzione del fatto è definita e le sole censure possibili sono quelle dei tre tassativi vizi indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura. La deduzione alternativa di vizi assolutamente differenti costituisce indice di genericità del motivo e segno della sua natura di merito.
Il Fatto
La Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di truffa. All’imputato era stato contestato di avere, con artifizi e raggiri consistenti nel millantare conoscenze nel mondo dello spettacolo e nel prospettare inesistenti opportunità nel settore della produzione cinematografica, indotto in errore la persona offesa, titolare di un’attività di ristorazione, che si era obbligata a mettere a disposizione il proprio locale per le riprese e a fornire cestini alimentari, maturando un credito mai soddisfatto.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi con i quali ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inverosimiglianza della propria versione dei fatti, la contraddittorietà della motivazione e la natura meramente civilistica della vicenda per assenza del raggiro, nonché la mancanza di motivazione sull’elemento soggettivo del reato, trattandosi di truffa contrattuale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che tutti e tre i motivi, pur formalmente declinati come vizio di motivazione sotto diversi profili, sono inammissibili perché si risolvono in considerazioni di merito, non consentite nel giudizio di legittimità. Il ricorrente, in sostanza, contrappone alle conclusioni della Corte territoriale una diversa e alternativa lettura delle risultanze probatorie, senza sviluppare un adeguato confronto critico con la sostanza delle argomentazioni utilizzate e senza indicare le specifiche ragioni della loro asserita erroneità.
La Corte territoriale, osserva il Collegio, ha reso una motivazione immune da vizi, evidenziando congruentemente la versione dei fatti della persona offesa, secondo la quale l’imputato le aveva fatto sottoscrivere alcuni contratti, prodotti in giudizio, per la realizzazione di un film nel locale commerciale, accompagnato in tali occasioni da una persona definita come nobildonna, e in ragione di ciò aveva corrisposto anticipi per spese vive, mai restituiti.
Quanto alla dedotta inverosimiglianza, la Corte di appello ha argomentato congruentemente che era inverosimile che l’imputato avesse consegnato una somma a un soggetto fino a quel momento sconosciuto e senza alcuna garanzia di restituzione. Ha inoltre argomentato sulla sussistenza del raggiro — e dunque implicitamente del dolo della truffa, essendo il raggiro frutto di preordinazione — richiamando la sottoscrizione dei contratti, la frequentazione del locale insieme alla persona definita nobildonna e la prospettazione dei futuri guadagni, che avevano creato l’affidamento richiesto dalla norma incriminatrice.
Il Collegio ribadisce che la censura proposta attiene a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità e dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali, e richiama il costante insegnamento secondo cui la deduzione alternativa di vizi assolutamente differenti è di per sé indice di genericità del motivo e segno della natura di merito della doglianza, che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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