Misure cautelari: ricorso in cassazione e controllo dei gravi indizi (Cass. pen. Sez. III n. 37531 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Non è invece ammissibile quando propone censure che investono la ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Il controllo di legittimità sul provvedimento del tribunale del riesame resta circoscritto alla congruità delle argomentazioni rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, senza estendersi al merito dell’apprezzamento probatorio.
Il Fatto
Il Tribunale di L’Aquila, in sede di riesame, aveva confermato l’ordinanza con cui il G.i.p. del medesimo ufficio aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, contestato a vario titolo di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di concorso nella coltivazione di sostanza del tipo cannabis.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: l’inesistenza della affectio societatis, la carenza dei gravi indizi sul reato fine, l’omessa pronuncia su specifici motivi di gravame, il travisamento del fatto in ordine alle esigenze cautelari, l’uso di una struttura motivazionale seriale e per relationem tra provvedimenti distinti, la mancata individualizzazione della valutazione cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, rilevando che essi mirano a una diversa valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Il collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, in materia di misure cautelari, il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando investe la ricostruzione dei fatti o l’attendibilità delle fonti.
Quanto al vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, la Corte ha ribadito i principi espressi dalle Sezioni Unite Audino: il giudice di legittimità può verificare solo l’adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, non le censure che, pur formalmente motivate, prospettano una diversa valutazione di circostanze già esaminate. Nel caso concreto, la difesa non ha censurato specifiche violazioni di legge, ma ha negato il ruolo attivo del ricorrente, riducendo la messa a disposizione della propria abitazione a mera solidarietà familiare.
La Corte ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, sostanzialmente coincidente con i primi due, poiché il tribunale del riesame ha dato conto della tesi difensiva e l’ha motivatamente disattesa, senza incorrere in alcuna omissione di pronuncia.
Sul quarto motivo, relativo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, il collegio ha ricordato che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale, che impone di apprezzare soltanto le ragioni di esclusione eventualmente evidenziate dalla parte o evincibili dagli atti, tra cui il tempo trascorso dai fatti e la rescissione dei legami con il sodalizio. Nel caso di specie nulla è stato dedotto sul punto e la documentazione prodotta dalla difesa non supera la presunzione.
Quanto agli ultimi due motivi, concernenti la tecnica di motivazione, la Corte ha escluso che l’ordinanza del G.i.p. sia stata redatta con la tecnica del “copia e incolla”, ravvisando valutazioni autonome e una struttura diversa. Anche l’ordinanza del riesame, pur sintetica, ha dato conto della dinamica del fatto e delle esigenze cautelari, con considerazioni individualizzate. È stato richiamato il principio per cui il requisito dell’autonoma valutazione di cui all’art. 292, comma 2, lett. c) bis, cod. proc. pen. non viene meno quando, in un procedimento plurisoggettivo, l’ordinanza contenga una parte generale comune e la disamina delle singole posizioni.
Nota della Redazione
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