Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 37566 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, formalmente articolato come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una diversa lettura degli elementi probatori. Nel giudizio di legittimità è preclusa al giudice la rilettura dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata e l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione, indicati dal ricorrente come più plausibili. La valutazione delle risultanze processuali è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una valutazione diversa integri il vizio di legittimità. Le censure meramente reiterative di quelle proposte in appello e già affrontate dal giudice di secondo grado sono, per ciò solo, inammissibili. Quanto alle spese, nel giudizio camerale non partecipato la parte civile ha diritto alla liquidazione solo se abbia esplicato un’attività utile a contrastare l’avversa pretesa.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di atti persecutori. I difensori depositano memoria a sostegno dell’impugnazione.

I motivi deducono la violazione di legge in ordine al giudizio di penale responsabilità, il travisamento delle prove orali e documentali e il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione ai punti precedenti. La parte civile, dal canto suo, non svolge attività difensiva argomentata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di ordine generale: nel giudizio di legittimità non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice di merito, chiedendo alla Corte un giudizio di fatto che non le compete. Esula dai poteri della cassazione la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito; la prospettazione di una diversa e più adeguata lettura delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità. Il Collegio richiama sul punto Sez. U n. 22242 del 27.01.2011, Sez. U n. 12 del 31.05.2000 e, in senso conforme, Sez. 6 n. 5465 del 2020, Sez. 6 n. 47204 del 2015, Sez. 5 n. 12634 del 2006 e Sez. 1 n. 42369 del 2006.

Applicando tali coordinate al caso concreto, l’ordinanza rileva che la ricostruzione fattuale della Corte territoriale è sorretta da un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici. Il giudice di merito ha valorizzato in modo chiaro e univoco l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, trovate credibili e riscontrate nella loro intrinseca linearità, nelle dichiarazioni del teste escusso e nella documentazione prodotta, comprensiva delle trascrizioni dei files acquisiti, nonché nelle stesse ammissioni di comportamenti illeciti.

Quanto all’assunto difensivo sull’asserita acredine della persona offesa, la Corte lo considera smentito dal complessivo compendio probatorio. La sentenza impugnata ha inoltre congruamente motivato sulla configurabilità del delitto di atti persecutori, enucleando l’evento del reato nel mutamento delle abitudini di vita della vittima: modifiche dei normali comportamenti non transitorie né occasionali, ma integranti una «costrizione qualitativamente apprezzabile delle sue abitudini quotidiane», come richiesto da Sez. 5 n. 1541 del 2020.

Ne discende che le censure si risolvono in mere doglianze di fatto e in doglianze reiterative di quelle formulate in appello, già affrontate dalla Corte di merito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nessuna condanna invece alla rifusione delle spese della parte civile, poiché il suo difensore non ha svolto alcuna utile attività difensiva: il Collegio dà seguito a Sez. U n. 877 del 14.07.2022, dep. 2023, secondo cui, nel giudizio camerale non partecipato, la parte civile ha diritto alla liquidazione solo se abbia effettivamente esplicato un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa, anche mediante memoria scritta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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