Inammissibile il ricorso su bancarotta fraudolenta: dolo generico e concorso dell’extraneus (Cass. pen. Sez. VII n. 37536 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’elemento psicologico è costituito dal dolo generico, che non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, né una volontà protesa al dissesto, essendo sufficiente la consapevole scelta di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa dalle finalità dell’impresa. Sul piano oggettivo, non è richiesto alcun nesso causale tra i fatti di bancarotta distrattiva e il successivo fallimento, né tra la condotta dell’autore e il dissesto, rilevando unicamente il concreto pericolo cagionato alla garanzia patrimoniale dei creditori. Non integra violazione del principio di correlazione la condanna dell’imputato quale concorrente esterno anziché quale amministratore di fatto, ove resti immutata l’azione distrattiva contestata.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata. Uno dei due era stato ritenuto responsabile quale concorrente esterno con l’amministratrice in carica; egli aveva formalmente rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico, ma aveva continuato a mantenere un diretto coinvolgimento nelle operazioni economiche della società anche dopo la cessazione, durante il periodo in cui la carica era assunta dalla coniuge coimputata.
Propongono ricorso per cassazione deducendo tre motivi: violazione di legge sul giudizio di responsabilità; contrasto con i principi di un precedente che si assume della stessa sezione; insussistenza della qualifica necessaria per l’integrazione del reato ascritto. La questione centrale attiene alla configurabilità del dolo e alla posizione del concorrente esterno.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile. Esso si risolve nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, risultando non specifico ma soltanto apparente, poiché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva offerto motivazione puntuale, evidenziando che il capo di imputazione descriveva la condotta dell’imputato anche quale extraneus concorrente con l’amministratrice in carica, essendo a lui riferibili le società beneficiarie delle spoliazioni.
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, ex art. 521 cod. proc. pen., la decisione che condanni un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l’azione distrattiva.
Quanto al profilo soggettivo, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 22474 del 2016: il dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale è generico. Non occorre la consapevolezza dell’insolvenza, né lo scopo di pregiudicare i creditori. La consapevolezza deve riguardare la rappresentazione della pericolosità della condotta distrattiva, intesa come probabilità dell’effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale.
Sul versante oggettivo, il reato è di pericolo concreto: non è richiesto alcun nesso causale tra i fatti distrattivi e il fallimento, né tra la condotta e il dissesto. È sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento destinando le risorse ad impieghi estranei all’attività d’impresa, con concreto pericolo per la garanzia dei creditori. Il Giudice penale non deve verificare che la condotta predatoria sia avvenuta dopo il verificarsi del dissesto.
Il terzo motivo è generico per indeterminatezza, privo dei requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e mira a una non consentita rivalutazione del compendio istruttorio, preclusa al giudice di legittimità. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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