Inammissibili in appello motivi di merito desistenza e pene sostitutive (Cass. pen. Sez. IV n. 37617 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo il vizio di motivazione, solleciti di fatto una rivalutazione del materiale probatorio, chiedendo alla Corte di accreditare una ricostruzione dei fatti alternativa e più plausibile rispetto a quella del giudice di merito. La desistenza volontaria di cui all’art. 56, quarto comma, cod. pen. postula che l’interruzione dell’azione criminosa derivi da una autonoma e libera determinazione dell’agente e non da fattori esterni che abbiano impedito o reso vana la prosecuzione. La questione sull’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. non può essere proposta per la prima volta in cassazione, ostandovi l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se la norma era già in vigore alla data della sentenza impugnata. L’applicazione in appello delle pene sostitutive richiede che il tema sia veicolato con specifico motivo, non avendo il giudice di secondo grado il potere di provvedere d’ufficio.

Il Fatto

La Corte di appello di Cagliari aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il tentativo di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose. All’imputato si contestava di avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi del contenuto di un’autovettura parcheggiata nel cortile di un’abitazione, dopo avere forzato e danneggiato il cancello carrabile, senza riuscire nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

Il giudice di appello aveva rigettato il gravame, respingendo sia le censure sulla ricostruzione del fatto — con le quali la difesa sosteneva la desistenza volontaria e l’assenza di prova sull’intento di appropriazione — sia quelle sul trattamento sanzionatorio. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono stati trattati unitariamente, in quanto riferiti agli stessi punti e alla valutazione del materiale probatorio. La Corte ha osservato che, pur sotto l’egida del vizio di motivazione, la difesa ha inteso sottoporre al vaglio di legittimità questioni di puro merito, sulle quali i giudici di merito avevano sviluppato un percorso argomentativo articolato, congruo, logico e non contraddittorio, da leggere unitamente a quello di primo grado stante la conformità delle due valutazioni. Ne deriva che la cognizione della Cassazione non può consistere nella reiterazione della tesi difensiva già esaminata in appello, né nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori.

Il ricorso è stato inoltre ritenuto aspecifico: non spiega le ragioni per le quali sarebbero inattendibili la persona offesa e il figlio, né perché il riconoscimento effettuato dal militare dell’Arma avrebbe dovuto condurre a un individuo diverso o soltanto simile quanto a corporatura.

Quanto alla dedotta desistenza, la Corte ha richiamato il principio secondo cui essa postula una autonoma e libera determinazione dell’agente e non fattori esterni che abbiano impedito o reso vana la prosecuzione dell’azione (Sez. I n. 13104 del 2024; Sez. III n. 17518 del 2018). Nel caso in esame l’interruzione è derivata dall’allarme suscitato dalle urla dei presenti, circostanza incompatibile con la configurabilità dell’istituto.

È stato giudicato meramente reiterativo l’argomento sulla mancata riqualificazione nella fattispecie di art. 614 cod. pen., perché non si confronta con la motivazione di merito, che ha valorizzato il tentativo reiterato di aprire la portiera dell’auto parcheggiata nell’area di pertinenza dell’abitazione: la violazione di domicilio sarebbe stata ravvisabile solo se l’imputato si fosse limitato a entrare nella proprietà.

Manifestamente infondato è stato ritenuto il motivo sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., non essendo la censura stata previamente dedotta come motivo di appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. V n. 4835 del 2021; Sez. II n. 21465 del 2019). Parimenti inammissibile è la doglianza sul mancato avviso in tema di pene sostitutive: poiché la sentenza di primo grado e i motivi di appello sono stati depositati nel 2023, non trovava più applicazione la disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, con la conseguenza che il giudice di appello doveva valutare le condizioni di applicazione solo ove ritualmente investito. Il tema, invece, non è stato devoluto con specifico motivo, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 12872 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *