Abitualità nel reato continuato e diniego della causa di non punibilità (Cass. pen. Sez. IV n. 37618 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa, di cui all’art. 131 bis cod. pen., è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, valutabile in sede di legittimità nei soli limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. Il giudizio di tenuità va condotto alla stregua dei criteri dell’art. 133 cod. pen., senza necessità di esaminare tutti gli elementi, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. L’abitualità della condotta è integrata dalla commissione di due illeciti della stessa indole, anche se non accertati con sentenza passata in giudicato e anche se successivi a quello per cui si procede. La motivazione può risultare anche implicita, quando il giudice consideri gli indici di gravità oggettiva e il grado di colpevolezza in funzione del trattamento sanzionatorio. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale è del pari insindacabile, se ancorato a valutazioni non contraddittorie e non manifestamente illogiche.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’11 novembre 2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova a carico di una donna per il reato di art. 624 cod. pen., commesso all’interno di un negozio, ai danni del portafoglio della titolare, contenente documenti, tessere e una somma in contanti. La pena irrogata era di mesi quattro di reclusione e 120 euro di multa.
Il portafoglio, con gli effetti personali ma privo del denaro, era stato ritrovato pochi giorni dopo da un passante e restituito alla persona offesa. Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., diniego delle circostanze attenuanti generiche e mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione IV ha dichiarato il ricorso inammissibile, ricostruendo anzitutto i limiti del sindacato di legittimità in materia di art. 131 bis cod. pen. Il giudizio sulla tenuità dell’offesa, ricorda la Corte, deve svolgersi secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., ma non esige l’esame analitico di tutti gli elementi, bastando l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità può considerarsi implicitamente disattesa quando la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche per profili diversi, elementi incompatibili con una valutazione di particolare tenuità. È quanto accade quando il giudice di appello valuti gli indici di gravità oggettiva e il grado di colpevolezza ai fini della congruità del trattamento sanzionatorio.
Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva sottolineato la realizzazione di altri due illeciti della stessa indole — uno accertato con condanna definitiva, l’altro emerso incidentalmente — richiamando i principi delle Sezioni Unite in tema di abitualità, per cui questa è integrata dalla commissione di due illeciti, non necessariamente accertati con sentenza irrevocabile e anche successivi a quello per cui si procede. Soprattutto, la Corte d’appello aveva valorizzato con rilievo dirimente la gravità del danno cagionato alla vittima: l’apprezzamento sul disagio patito per la sottrazione dei documenti e delle tessere è stato ritenuto pertinente, a nulla rilevando il successivo ritrovamento.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto insindacabile, purché non contraddittorio e idoneo a dar conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti, non essendo necessario esaminare tutti i profili dedotti. La censura della ricorrente è stata giudicata generica, per non aver specificato in che cosa si sia sostanziato il dedotto corretto comportamento processuale.
Il terzo motivo è stato parimenti respinto: la sospensione condizionale era stata negata in ragione di una precedente condanna a pena già sospesa, che non consentiva una prognosi favorevole di astensione da ulteriori reati. All’inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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