Lottizzazione abusiva e donazione: rileva il disegno unitario, non l’atto isolato (Cass. pen. Sez. 3 n. 16958 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente, progressiva e a condotta libera, sicché la sua integrazione non è circoscritta a specifiche modalità tipiche, ma può avvenire attraverso una pluralità di condotte, anche formalmente lecite, purché inserite in un disegno unitario idoneo a determinare una trasformazione urbanistica del territorio in contrasto con la pianificazione vigente. La donazione del terreno, pur essendo esclusa dall’art. 30, comma 10, d.P.R. n. 380/2001 dal novero degli atti tipicamente sintomatici della lottizzazione negoziale, non è di per sé idonea a escludere la rilevanza penale della condotta, potendo assumere valore indiziario quando si inserisca in un contesto unitario caratterizzato da frazionamenti, rilascio e utilizzazione di una pluralità di titoli edilizi e realizzazione di opere. In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.), restando precluse le censure che investano la valutazione del fatto o l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania disponeva il sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., dell’intero complesso edilizio e delle aree di pertinenza, in località Annunziata del Comune di Castellabate, in relazione ai reati di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 e agli artt. 64, 65, 71, 72, 93 e 95 d.P.R. n. 380/2001, nonché all’art. 181, commi 1 e 1-bis, lett. b), d.lgs. n. 42/2004. Agli indagati veniva contestato di aver realizzato una lottizzazione abusiva a scopo edificatorio, di natura negoziale e materiale, su un’area ricadente in zona E4 agricola speciale, sottoposta a vincolo paesaggistico e ricompresa nella perimetrazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Secondo la prospettazione accusatoria, mediante una serie di frazionamenti dell’originario lotto, atti di disposizione e titoli edilizi ritenuti illegittimi, gli indagati avevano suddiviso l’area in più lotti, realizzando dieci fabbricati, in assenza di opere di urbanizzazione e del presupposto piano attuativo. Il Tribunale di Salerno rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse degli indagati, confermando il provvedimento genetico. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, uno degli indagati proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Con riferimento al primo motivo, concernente l’operatività dell’esenzione di cui all’art. 30, comma 10, d.P.R. n. 380/2001 in relazione alle donazioni in favore dei figli, la Corte ha richiamato il costante insegnamento per cui la lottizzazione abusiva è fattispecie a forma libera, struttura aperta e progressiva nell’evento. La donazione, isolatamente considerata, non integra la fattispecie, ma può assumere valore indiziario ove inserita in un contesto più ampio, caratterizzato dal frazionamento del suolo, dal rilascio e utilizzo di una pluralità di titoli edilizi e dalla realizzazione di opere, elementi che, valutati unitariamente e non in modo atomistico, rivelano una destinazione edificatoria non consentita.

La Corte ha ritenuto coerente con tali principi la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valorizzato la natura agricola speciale dell’area, la mancanza in capo agli indagati dei requisiti soggettivi per il rilascio dei permessi di costruire e la pluralità di cause di illegittimità dei titoli edilizi, quali la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, la violazione dei limiti volumetrici e l’assenza dei nulla osta. Detta valutazione complessiva, ha precisato la Corte, integra gli estremi di un fenomeno lottizzatorio unitario e progressivo.

Quanto al secondo motivo, concernente l’erronea zonizzazione dell’area nel Piano del Parco (zona C2 anziché D), la Corte ha escluso che la doglianza integri una violazione di legge deducibile in sede di legittimità, trattandosi di una contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la qualificazione dell’area non costituiva l’unica ratio decidendi, essendo il provvedimento ancorato anche alla disciplina urbanistica comunale e all’illegittimità dei titoli. In ogni caso, la Corte ha chiarito che il rapporto tra strumenti di pianificazione è di tipo qualitativo e non meramente gerarchico, dovendosi applicare la disciplina che assicura la maggiore tutela degli interessi ambientali, paesaggistici e urbanistici.

Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha ritenuto la censura volta a sostenere la qualifica di conduttore del fondo in capo a uno degli indagati priva di consistenza giuridica, perché incentrata esclusivamente su una diversa valutazione delle risultanze fattuali, non consentita nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti cautelari reali. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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