Potere discrezionale del giudice e obbligo di motivazione su pena e danni (Cass. pen. Sez. IV n. 37619 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando la pena sia applicata in misura media o prossima al minimo e il giudicante richiami i criteri di adeguatezza ed equità, nei quali sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen. Analogamente, in tema di reato continuato, gli aumenti di pena di esigua entità, calcolati distintamente per ciascun reato satellite, non esigono una motivazione specifica, essendo correlato il grado di impegno motivazionale all’entità degli aumenti stessi. La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è censurabile in cassazione solo se difetti totalmente di giustificazione, si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 10 ottobre 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Belluno per il reato di furto aggravato ai danni di cose esposte alla pubblica fede, unitamente al risarcimento del danno in favore della parte civile. Il giudice di merito ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata.

Avverso la decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 133 cod. pen. per la mancanza di motivazione sullo scostamento dal minimo edittale e sull’aumento ex art. 81 cod. pen., nonché l’eccessività e la non provata determinazione del danno liquidato alla parte civile.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la determinazione della pena tra minimo e massimo edittale è espressione di un potere discrezionale insindacabile quando la pena sia applicata in misura media o prossima al minimo, anche se il giudicante si limiti a richiamare criteri di adeguatezza ed equità, nei quali sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen.

Il Collegio ha osservato che i giudici di merito hanno illustrato gli indici di gravità e giustificato il modesto scostamento dal minimo attraverso il richiamo alla preordinazione tra le condotte. Il motivo, quindi, non è consentito in legittimità, poiché mira a una nuova valutazione della congruità della pena non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Quanto agli aumenti ex art. 81 cod. pen., la Corte ha ribadito che il giudice di merito non è tenuto a motivazione specifica e dettagliata quando individui incrementi di esigua entità, come nel caso esaminato. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 24.06.2021, secondo cui il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità dei singoli aumenti.

Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto il ricorso meramente assertivo e non confrontato con le argomentazioni dei giudici di merito, che avevano valorizzato il valore delle cose sottratte e gli oneri di sostituzione dei documenti. La Corte ha ricordato che la liquidazione del danno non patrimoniale, per sua natura equitativa, è censurabile solo se priva di giustificazione o contraddittoria. Ne è conseguita la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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