Prescrizione in appello e proscioglimento nel merito per evidenza dell’innocenza (Cass. pen. Sez. VI n. 10067 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
A fronte di una sentenza di appello che abbia dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che consentano di apprezzare ictu oculi, con una mera attività di constatazione, l’evidenza della prova di innocenza dell’imputato. Tale evidenza deve essere idonea a escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell’imputato ovvero la sua rilevanza penale. Il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio, senza additare un’evidenza di segno liberatorio, è inammissibile perché propone ragioni di valutazione in fatto non consentite in sede di legittimità.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda un imputato nei cui confronti il Tribunale di Verona aveva pronunciato condanna per il reato di cui all’art. 319-quater cod. pen. A seguito del gravame dell’imputato, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma, ha dichiarato non doversi procedere perché il reato era estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili in favore della costituita parte civile, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi del mancato rilievo dell’evidenza dell’innocenza e della mancanza di prova del reato, oltre che dell’omessa motivazione sui motivi nuovi e del travisamento delle prove. La difesa ha rimarcato l’inattendibilità e la genericità delle dichiarazioni della persona offesa e la mancanza di riscontri. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato la censura con cui il ricorrente, a fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, lamentava la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Il percorso argomentativo muove da un orientamento consolidato, richiamato dai giudici di legittimità.
Secondo tale indirizzo, il ricorso che deduca il mancato proscioglimento nel merito deve individuare i motivi che permettano di apprezzare ictu oculi, con una mera attività di constatazione, l’evidenza della prova di innocenza. L’evidenza deve essere idonea a escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell’imputato o la sua rilevanza penale. La Corte richiama sul punto il precedente Sez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, D’Ambrosio, Rv. 285091.
Il Collegio ha quindi verificato la censura sul piano della genericità. La doglianza di omessa considerazione dei motivi nuovi è stata ritenuta generica, perché i motivi nuovi erano stati solo genericamente evocati. La dedotta insufficienza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa si è poi scontrata con l’opposta valutazione di attendibilità operata dai giudici di merito, che avevano dato conto della giustificata imperfezione del ricordo e delle amnesie del dichiarante, nonché della sua volontà di limitare le accuse.
A tale valutazione si è aggiunto il riscontro offerto dal complesso degli altri elementi probatori: la segnalazione del curatore fallimentare, gli accertamenti bancari e le testimonianze di alcuni soggetti informati sui fatti. Ne è derivato che il ricorso, lungi dall’additare un’evidenza liberatoria, proponeva una diversa valutazione nel fatto della prova, esulando dal limite cognitivo richiamato e risultando manifestamente infondato.
Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio dalla parte civile costituita.
Nota della Redazione
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