Ricorso straordinario per errore di fatto inammissibile contro provvedimenti di prevenzione (Cass. pen. Sez. I n. 35858 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. non è proponibile avverso le decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum, ivi comprese quelle adottate in materia di misure di prevenzione. La lettera della disposizione riserva tale rimedio in via esclusiva al condannato, posizione che non è integrata né dal soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale, perché ritenuto socialmente pericoloso, né dai terzi intestatari del bene confiscato. Il terzo interessato che intenda dedurre l’errore di fatto non è legittimato al ricorso straordinario, né può invocare la correzione dell’errore materiale quando l’emenda comporti una modificazione essenziale dell’atto, restando esperibile l’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen..

Il Fatto

Con ordinanza del 02.12.2024, depositata l’08.01.2025, la Corte di cassazione aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il decreto della Corte di appello di Napoli del 23.04.2024, con il quale un soggetto era stato sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale ed era stata disposta la confisca di una quota di un immobile e di un terreno, ritenuti riconducibili al prevenuto ma intestati a terzi, oltre a un fabbricato intestato a un trust.

Il prevenuto e i terzi intestatari hanno proposto ricorso straordinario deducendo errore di fatto, per avere la Corte omesso di rilevare una preclusione processuale derivante da due provvedimenti del Tribunale del riesame, irrevocabili, che avevano annullato o confermato il diniego di sequestro sui medesimi beni, escludendone la riconducibilità a proventi illeciti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione della legittimazione a proporre il mezzo di impugnazione. L’art. 625-bis cod. proc. pen. riserva il ricorso straordinario al condannato. Secondo il principio delle Sezioni Unite n. 13199 del 21.07.2016, il rimedio non è proponibile nei confronti delle decisioni della Cassazione che intervengono ante iudicatum, tra cui quelle in materia di misure di prevenzione.

Il principio è ribadito dalla giurisprudenza successiva, richiamata dalla Corte (Sez. VII n. 31093 del 09.07.2025; Sez. III n. 35329 del 04.06.2024; Sez. II n. 42518 del 15.10.2021). La posizione del soggetto sottoposto a misura di prevenzione non integra quella del condannato e, a maggior ragione, non lo è quella dei terzi intestatari del bene confiscato.

La Corte richiama altresì l’orientamento secondo cui il terzo interessato al provvedimento di confisca non è legittimato al ricorso straordinario, né può chiedere la correzione dell’errore materiale quando l’emenda comporterebbe una modificazione essenziale dell’atto, potendo invece attivare l’incidente di esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen. (Sez. V n. 4611 del 13.12.2023; Sez. VI n. 27807 del 30.04.2025). Il rimedio resta ammissibile soltanto quando le statuizioni conseguano a un accertamento sostanziale di responsabilità, come nel caso di conferma della confisca ex art. 322-ter cod. pen. a seguito di estinzione del reato per prescrizione (Sez. VI n. 29680 del 12.04.2022).

Nel caso di specie, inoltre, le posizioni dei terzi non sono state pretermesse, avendo essi potuto articolare le proprie difese nel giudizio di prevenzione per contrastare la prospettazione della fittizietà dell’intestazione. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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