Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice della cognizione, dopo aver omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo, provveda in merito successivamente e separatamente è abnorme. L’omessa pronuncia ablatoria nella sentenza di condanna non può essere rimediata mediante un intervento successivo del giudicante, neppure a fronte di confisca obbligatoria. La confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del prezzo o del profitto del reato, deve essere disposta con la sentenza di condanna o di assoluzione, ai sensi degli artt. 530, comma 4, e 533, comma 1, cod. proc. pen. In caso di omissione, una volta che la sentenza sia divenuta irrevocabile, la competenza a disporre la confisca è del giudice dell’esecuzione, che provvede su richiesta di parte ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. Non è consentito al giudice della cognizione di provvedere alla confisca dopo la lettura del dispositivo, in pendenza dei termini per l’impugnazione, al di fuori delle procedure di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., le quali non sono idonee a integrare un potere discrezionale non esercitato con la sentenza.
Il Fatto
Il Tribunale monocratico di Avellino, con sentenza di condanna del 28 ottobre 2025, non disponeva sulla sorte dei telefoni cellulari sottoposti a sequestro probatorio dalla Questura di Avellino il 21 aprile 2023, nell’ambito di un procedimento penale a carico di un imputato. A seguito dell’istanza di dissequestro depositata dal difensore in data 31 ottobre 2025, il Tribunale, con decreto del 6 novembre 2025, disponeva la confisca e distruzione dei telefoni, richiamando l’art. 240 cod. pen. e ritenendo che i beni fossero stati utilizzati per commettere il reato per il quale era intervenuta condanna.
Avverso tale decreto, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità del provvedimento per violazione degli artt. 205, 206 cod. pen. e 579 cod. proc. pen., osservando che il giudice della cognizione avrebbe dovuto disporre la confisca con la sentenza di condanna e che, una volta omessa, la competenza era del giudice dell’esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen., non essendo consentito un intervento successivo del giudicante dopo la lettura del dispositivo e in pendenza dei termini per l’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, affermando l’abnormità del decreto impugnato. Richiama il consolidato orientamento secondo cui il giudice della cognizione, ai sensi degli artt. 530, comma 4, e 533, comma 1, cod. proc. pen., può disporre la confisca o le altre misure di sicurezza soltanto con la sentenza di assoluzione o di condanna. Il combinato disposto degli artt. 205, comma 1, e 236, comma 1, cod. pen. impone che le misure di sicurezza siano disposte “nella stessa sentenza di condanna”, come confermato dall’art. 579 cod. proc. pen., che prevede l’impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza. L’omessa pronuncia sulla confisca non può essere riparata da un intervento successivo del giudicante, neppure quando si tratti di confisca obbligatoria.
La Corte esclude che il decreto impugnato possa essere ricondotto alla procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., non richiamata nel provvedimento e comunque inidonea allo scopo. La procedura di correzione è esperibile per rimediare a incongruenze o omissioni che non determinano nullità, quando l’eliminazione dell’errore non comporti una modificazione essenziale dell’atto. Essa consente di adeguare l’espressione formale della decisione al suo effettivo contenuto, o di inserire dati necessari non ricavati dall’esercizio successivo di un potere discrezionale, ma non di apportare modifiche che alterino il contenuto essenziale della decisione già adottata. Nel caso di specie, il Tribunale, non avendo esercitato il potere ablatorio nella sentenza, non poteva successivamente integrare la decisione con un provvedimento autonomo, che costituisce una statuizione nuova e non già una mera correzione.
La Corte sottolinea che l’unico rimedio all’omessa pronuncia sulla confisca è, in pendenza dei termini per l’impugnazione, l’impugnazione della sentenza per il capo omesso, ovvero, una volta formatosi il giudicato, la richiesta al giudice dell’esecuzione, che provvede ai sensi dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., su domanda di parte e nel rispetto delle garanzie del contraddittorio. Il decreto impugnato è stato reso al di fuori del procedimento esecutivo e in pendenza dei termini per l’impugnazione della sentenza di condanna, il che ne determina l’abnormità strutturale, per deviazione dal modello legale del procedimento di cognizione.
La Corte, conseguentemente, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino per l’ulteriore corso, ferma restando la possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di provvedere sulla confisca ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., qualora la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile.
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