Messa alla prova, il rigetto del Gip non è ricorribile in cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 37624 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il giudice rigetta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione. Il ricorso per cassazione previsto dall’art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen. riguarda unicamente il provvedimento che, accogliendo la richiesta dell’imputato, disponga la sospensione del procedimento. Avverso il rigetto il rimedio è l’appello, da proporsi unitamente alla sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., restando peraltro possibile riproporre l’istanza in limine al dibattimento. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso immediato, con conseguente condanna della parte ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Una persona imputata propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. Il giudice aveva ritenuto che l’imputata avesse già beneficiato dei lavori di pubblica utilità e che la precedente fruizione della pena sostitutiva non consentisse, alla luce dei criteri di cui all’art. 470-quater cod. proc. pen., di valutare idoneo il programma in relazione alla personalità dell’imputata.
La ricorrente deduce, con un unico motivo, la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 168 cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen., sostenendo che l’aver beneficiato dei lavori di pubblica utilità non costituisce condizione ostativa all’ammissione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento insuscettibile di impugnazione immediata con ricorso per cassazione. La questione giuridica attiene all’individuazione del rimedio esperibile avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova, profilo che precede e assorbe ogni censura di merito.
Il collegio richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 33216 del 31.3.2016, Rigacci, Rv. 267237: l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen.
La ragione sistematica risiede nel tenore dell’art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen.: il ricorso per cassazione ivi previsto si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, accogliendo la richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.
A conferma, l’istanza respinta può essere riproposta in limine al dibattimento: la sua non definitività conferma l’estraneità del rimedio immediato di legittimità rispetto al provvedimento reiettivo. La declaratoria di inammissibilità non è quindi superabile dalle censure sul merito dei criteri valutativi invocati dalla ricorrente.
All’inammissibilità conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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