Evasione: contraddittorietà insanabile tra dispositivo e motivazione (Cass. pen. Sez. VI n. 37632 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, il principio della prevalenza del dispositivo — che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni ad opera della motivazione — opera solo quando il dispositivo sia formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione. Se invece dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, qualora il contrasto cada su elementi che incidono sull’essenza della decisione, come il trattamento sanzionatorio, ed il conflitto sia radicale e insanabile, deve darsi prevalenza al dispositivo. Del pari, ai fini del presupposto ostativo dell’abitualità richiesto dall’art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale solo quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello esaminato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la condanna inflitta in primo grado al ricorrente per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: l’insussistenza del dolo, la denegata applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., l’illegittimo riconoscimento della recidiva e il contrasto tra dispositivo e motivazione in materia di attenuanti generiche.
La vicenda nasce dall’allontanamento del ricorrente dal domicilio di restrizione, determinato dall’incompatibilità con la madre convivente. Avvertiti i carabinieri della propria intenzione, l’imputato si era fatto trovare fuori dall’abitazione; dopo essere stato ricondotto all’interno, si era nuovamente allontanato per raggiungere gli operanti presso l’auto di servizio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondate le censure sul dolo, osservando che la condotta materiale è incontroversa e che le raccomandazioni degli operanti rendevano palese la piena consapevolezza dell’arbitraria violazione della misura, a nulla rilevando le ragioni personali della scelta.
È invece fondata la doglianza sulla recidiva. La Corte territoriale aveva risposto alle sollecitazioni difensive con un argomentare privo di effettivi appigli alla vicenda concreta, una mera motivazione di stile, omettendo di spiegare per quali ragioni la contingenza giustificativa dell’allontanamento fosse indifferente rispetto alla maggiore riprovevolezza ascritta alla condotta.
Ha poi accolto il motivo sul contrasto tra dispositivo e motivazione. La Corte ricorda che la regola della prevalenza del dispositivo vale solo quando questo è pubblicato in udienza prima della motivazione. Se i due atti sono contestuali, è legittimo interpretare o integrare il dispositivo sulla base della motivazione, anche con la correzione ex art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 48766 del 2019). Tuttavia, quando il contrasto è radicale e insanabile e incide sull’essenza della decisione, come il trattamento sanzionatorio, non è possibile desumere la reale volontà del giudice né far prevalere il percorso giustificativo sul portato letterale del dispositivo (Sez. 3 n. 40542 del 2014; Sez. 6 n. 28654 del 2025). Il giudice del rinvio dovrà rivalutare ex novo le attenuanti generiche e la possibile configurabilità dell’attenuante speciale di cui al quarto comma dell’art. 385 cod. pen., anche d’ufficio ai sensi dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Quanto all’art. 131-bis cod. pen., la Corte rileva che il ricorrente annovera un solo precedente apprezzabile. Richiamando le Sezioni Unite n. 13681 del 2016, afferma che il presupposto dell’abitualità ricorre solo se l’autore ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello esaminato. La presenza dei carabinieri, inoltre, riduceva l’offensività della condotta e andava vagliata tenendo conto che l’allontanamento era stato sollecitato dall’imputato e diretto verso gli operanti.
La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
Nota della Redazione
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