Furto in ufficio privato di farmacia integra la privata dimora (Cass. pen. Sez. V n. 30621 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di furto in privata dimora di cui all’art. 624-bis cod. pen., il luogo di lavoro può integrare la nozione di privata dimora quando, per struttura o uso concreto, sia destinato in modo riservato allo svolgimento di attività della vita privata, anche professionali o produttive, con rapporto stabile e non occasionale tra luogo e persona offesa, e non sia accessibile a terzi senza il consenso del titolare. Non è necessario che il luogo sia munito di particolari accorgimenti per impedire l’ingresso del pubblico: è sufficiente che si tratti di area distinta e appartata, riconoscibile per la sua effettiva utilizzazione o per le modalità della sistemazione. La nozione di privata dimora è più ampia e diversa da quella di abitazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trento, riformando in parte la sentenza del Tribunale di Rovereto, aveva ridotto la pena inflitta all’imputata condannata per il delitto di tentato furto commesso nell’ufficio privato di una farmacia.
L’imputata ricorre per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancata derubricazione del contestato delitto aggravato nella fattispecie semplice. Sostiene che nella sentenza impugnata non sarebbero stati evidenziati elementi utili per equiparare il luogo del tentato furto a un ufficio privato.
La Motivazione della Corte
La Sezione V richiama il principio delle Sezioni Unite n. 31345 del 23.03.2017, alle quali era stato rimesso il quesito se, ed eventualmente a quali condizioni, i luoghi di lavoro possano rientrare nella nozione di privata dimora. Le Sezioni Unite, premesso che tale nozione è più ampia di quella di abitazione, hanno individuato tre indici: l’utilizzazione del luogo per manifestazioni della vita privata in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne; la durata apprezzabile del rapporto tra luogo e persona, caratterizzato da stabilità e non da mera occasionalità; la non accessibilità del luogo da parte di terzi senza il consenso del titolare.
Da tali indici discende che il luogo di lavoro, di per sé, non costituisce privata dimora. L’art. 624-bis cod. pen. vi si estende soltanto ove il fatto sia avvenuto all’interno di un’area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano dunque nella nozione i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.
Nel caso esaminato, la Corte rileva che il dictum delle Sezioni Unite è stato rispettato. La Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado resa all’esito di giudizio abbreviato, ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, titolare della farmacia, che ha riferito di aver visto l’imputata rovistare nella propria borsa all’interno dell’ufficio privato. A fronte di tali dichiarazioni, l’imputata non ha indicato elementi contrari da cui desumere che il locale fosse destinato ai contatti con la clientela.
La Corte precisa che la nozione di privata dimora non richiede che il luogo sia munito di particolari accorgimenti per impedire l’ingresso del pubblico, essendo sufficiente che si tratti di area distinta e appartata, riconoscibile per effettiva utilizzazione o sistemazione, da cui sia desumibile lo scopo abitativo o la destinazione a privata occupazione. Richiama sul punto Sez. IV n. 37908 del 25.06.2009, che ha qualificato come privata dimora il locale di servizio posto nel retro di una farmacia, con porta socchiusa durante l’orario di apertura.
La sentenza impugnata, con motivazione sufficiente ma completa, risulta quindi immune dalle censure. Il ricorso, ai limiti dell’inammissibilità, viene rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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