Il riesame del terzo e la motivazione apparente (Cass. pen. Sez. 3 n. 15712 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.. Il vizio di motivazione è deducibile solo quando il percorso argomentativo del provvedimento impugnato sia del tutto assente o si risolva in affermazioni a tal punto generiche da non consentire di cogliere l’analisi logico-giuridica compiuta dal giudice del riesame, risultando così soltanto apparente. Non integra tale vizio la valutazione di elementi offerti dalla difesa, ritenuti insufficienti con motivazione solida e adeguata, né la valorizzazione di chiari indici a sostegno della provenienza illecita del denaro, che non determina alcuna inversione dell’onere probatorio a carico del terzo.

Il Fatto

Con ordinanza del 16/12/2025, il Tribunale del riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente, terzo estraneo al procedimento, aveva dedotto la piena liceità della provenienza delle somme sequestrate e la loro riferibilità esclusiva alla propria persona, e non alla moglie, indagata nel procedimento.

Avverso l’ordinanza, il ricorrente propone ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e motivazione apparente, sostenendo che il Tribunale non si sarebbe confrontato con il materiale probatorio offerto e avrebbe imposto un onere probatorio diabolico al terzo.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione premette che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.. Quanto al vizio di motivazione, tale violazione ricorre solo quando il percorso argomentativo del provvedimento impugnato sia del tutto assente o si risolva in affermazioni generiche, tali da non consentire di cogliere l’analisi logico-giuridica compiuta dal Tribunale, che risulta quindi soltanto apparente.

Nel caso di specie, la Corte esclude la sussistenza di un siffatto radicale vizio. Il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto, si è confrontato con gli elementi offerti dalla difesa e con la relativa documentazione, ritenendoli con motivazione solida ed adeguata, insufficienti a dimostrare l’esclusiva e lecita riferibilità al ricorrente delle somme in sequestro. Il Tribunale ha posto in luce che la moglie convivente del ricorrente è indagata per il delitto associativo, con il ruolo di custode del denaro provento dell’attività illecita, e ha richiamato numerose intercettazioni telefoniche a sostegno della provenienza illecita del denaro.

La Corte valorizza, in particolare, il contenuto di una conversazione in cui il capo dell’associazione affermava di voler mettere da parte una somma per sostenere i familiari in caso di arresto. Tale somma, prosegue la Corte, corrisponde proprio a quella trovata in sequestro. Il Tribunale ha inoltre evidenziato elementi indiziari ulteriori, quali il modesto profilo reddituale della coppia, le dichiarazioni successive al sequestro degli invitati a nozze e battesimo, l’irragionevolezza del possesso di una somma contante rilevante in relazione all’acquisto di un immobile, e le modalità di occultamento del denaro in un borsone sotto il letto.

La Corte conclude che il Tribunale ha confermato il sequestro con motivazione congrua e priva di affermazioni apodittiche, senza alcuna inversione dell’onere della prova, ma sulla base della positiva evidenza di chiari indici a sostegno della provenienza illecita del denaro. Il ricorso è quindi inammissibile, con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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