Metodo mafioso e illecita concorrenza anche senza condanna associativa (Cass. pen. Sez. VI n. 37631 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di illecita concorrenza con minaccia o violenza, integrata la fattispecie di cui all’art. 513-bis cod. pen. con l’occupazione di un mercato o di una zona conseguente all’azione intimidatoria di un gruppo criminale egemone sul territorio, l’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è configurabile anche in assenza di condanna per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, essendo sufficiente che violenza o minaccia assumano veste tipicamente mafiosa e siano idonee, in concreto, a evocare nei consociati la forza intimidatrice del sodalizio. La preclusione conseguente alle pronunce cautelari della Corte di cassazione ha portata limitata allo stato degli atti e alle sole questioni dedotte, non imponendo al giudice del merito alcun obbligo di motivazione rafforzata. In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto confiscabile ex art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 esige un vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato e non tollera determinazioni equitative o statistiche prive di parametro normativo.
Il Fatto
Il procedimento trae origine da un’ipotesi accusatoria di appartenenza a una cosca di ‘ndrangheta operante nel comprensorio di Lamezia Terme e di illecita concorrenza nei settori delle onoranze funebri e dei servizi sanitari resi presso il nosocomio cittadino. Imprenditori e familiari, quali amministratori e soci di alcune società, erano accusati di associazione di tipo mafioso e di art. 513-bis cod. pen., con contestazione dei corrispondenti illeciti amministrativi agli enti.
In primo grado, con rito abbreviato, gli imputati erano stati condannati. La Corte di appello ha assolto gli imputati dal reato associativo perché il fatto non sussiste, ha escluso la responsabilità degli enti quanto al capo associativo, ha ridotto le pene per l’illecita concorrenza, applicando le attenuanti generiche, e ha revocato la confisca. Propongono ricorso sia il Procuratore generale sia gli imputati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione del giudicato cautelare. Le pronunce emesse dalla Corte suprema ex art. 311 cod. proc. pen. esauriscono i loro effetti nel procedimento incidentale de libertate. La preclusione è limitata allo stato degli atti e alle sole questioni dedotte e decise, senza che sorga alcun obbligo di confronto o di motivazione rafforzata per il giudice della cognizione piena. La stessa Corte cost., sent. n. 121 del 2009, richiamata dal Collegio, ha ribadito l’impermeabilità del giudizio di merito rispetto a quello cautelare.
Nel merito del reato associativo, il ricorso del Procuratore generale è inammissibile, in quanto sollecita un rinnovato esame delle risultanze probatorie. I giudici di appello hanno ritenuto non illogicamente compatibile con la figura dell’imprenditore vittima la condotta di chi scende a patti con la cosca per la tranquillità ambientale.
Sull’art. 513-bis cod. pen., il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 13178 del 2019 (Guadagni). Sono penalmente rilevanti gli atti di concorrenza connotati da violenza o minaccia, idonei a contrastare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente, anche se rivolti a soggetti diversi dall’imprenditore. L’illecita concorrenza “ambientale” determina un forzoso boicottaggio ai danni degli altri operatori. Gli imputati, mediante l’occupazione del nosocomio, avrebbero imposto i propri servizi intimidendo il personale sanitario e creando un clima di omertà.
Quanto all’aggravante del metodo mafioso, la Corte ne conferma la configurabilità anche in assenza di condanna per il reato associativo. È sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa, evocando la forza intimidatrice del sodalizio. L’assunzione di dipendenti riconoscibili come vicini alle cosche e il loro impiego per minacciare il personale del nosocomio integrano la contestata aggravante.
Sugli enti, il Collegio conferma il rigetto della confisca del profitto: l’art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 postula un vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato. Non è ammessa una confisca generalizzata né una determinazione equitativa. Il mero ricorso alla perizia non supplisce alla carenza di nesso causale. Il quinto motivo è infondato anche perché il divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen. preclude lo ius variandi sulla confisca. I ricorsi sono rigettati.
Nota della Redazione
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