Confisca senza condanna e natura del vincolo su bene di terzo (Cass. pen. Sez. II n. 37826 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riqualificazione, da parte del giudice che procede, di un vincolo reale da confisca per equivalente a confisca diretta è legittima, ma deve essere adeguatamente giustificata: grava sul giudice l’onere di dimostrare che il denaro impiegato per l’acquisto del bene provenga proprio dal profitto del reato, non essendo sufficiente l’affermazione apodittica della sua provenienza illecita. La confisca senza condanna ai sensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 21/2018, ha natura anche sostanziale e non è applicabile a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. La morte dell’imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna non consente al giudice dell’impugnazione di decidere ai soli effetti della confisca per equivalente, poiché l’art. 578-bis cod. proc. pen. non contempla tale causa di estinzione del reato. Il giudice del rinvio è vincolato al mandato rescindente e non può rimetterlo in discussione.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda la confisca di un immobile intestato a un soggetto assolto in primo grado dal reato di riciclaggio. Il bene era stato ritenuto profitto diretto del peculato contestato alla madre dell’imputato, dipendente di un ufficio postale, deceduta nel corso del primo giudizio di appello.

Dopo un primo annullamento da parte della Sez. VI con sentenza del 29 settembre 2022, la Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio con sentenza del 27 ottobre 2023, aveva confermato la confisca, qualificandola come “diretta” e ritenendo il bene aggredibile anche dopo la morte dell’imputata. Contro tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell’interessato.

La Motivazione della Corte

La Sez. II accoglie il ricorso, muovendo dal perimetro cognitivo fissato dal precedente annullamento. Il mandato rescindente individua i limiti della cognizione del giudice di rinvio e non può essere rimesso in discussione.

Sono dichiarati infondati il primo e il quinto motivo, relativi alla pretesa modifica dell’imputazione e alla riqualificazione da truffa a peculato. La Corte ribadisce che il giudice può attribuire alla condotta contestata una diversa qualificazione giuridica purché il fatto storico rimanga identico nel triplice elemento di condotta, evento ed elemento psicologico. Nel caso di specie la condotta contestata era rimasta immutata, essendo mutata solo la sua collocazione tra le fattispecie penalmente rilevanti. Quanto alla qualificazione, il dipendente di un ufficio postale che si appropria di somme afferenti al risparmio postale riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio e risponde di peculato.

È parimenti infondato il quarto motivo sulla competenza territoriale. Il riciclaggio è reato a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, integrato da qualsiasi trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, anche mediante il trasferimento di denaro da un conto a un altro diversamente intestato.

Il nucleo dell’accoglimento investe invece il secondo, terzo e sesto motivo. La Corte d’appello aveva ritenuto il bene “riferibile” alla deceduta con affermazione apodittica e non adeguatamente dimostrata. La riqualificazione del vincolo come confisca diretta, in luogo di quella “per equivalente” pacificamente riconosciuta nella fase cautelare, richiede una giustificazione rafforzata, non essendo provato che il denaro impiegato per l’acquisto provenisse proprio dai proventi illeciti, anche considerato che la deceduta disponeva di entrate lecite da regolare attività lavorativa.

La sommaria riqualifica ha impedito alla Corte di appello di confrontarsi con la giurisprudenza di legittimità. Da un lato, l’art. 578-bis cod. proc. pen. ha natura anche sostanziale e non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Dall’altro, la morte dell’imputato sopravvenuta alla condanna non consente di decidere sull’impugnazione ai soli effetti della confisca per equivalente, non contemplando la norma tale causa di estinzione. Ne deriva l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, perché chiarisca la natura della confisca e identifichi l’origine del denaro utilizzato per l’acquisto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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