Nullità assoluta se il difensore ignora il mutamento di rito (Cass. pen. Sez. III n. 12111 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello celebrato nelle forme partecipate ai sensi dell’art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, convertito con legge n. 176 del 2020, l’omessa comunicazione al difensore di fiducia della intervenuta modificazione del rito rispetto al modello cartolare determina una nullità di ordine generale, in quanto incide sulla concreta possibilità di esercizio del diritto di difesa e sul principio di parità delle armi. Siffatta nullità non è sanata dalla mancata eccezione del difensore nominato come sostituto ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., poiché la sostituzione presuppone un regolare avviso ai titolari del diritto di difesa. Il vizio, ove il difensore fiduciario pretermesso lo deduca con il ricorso per cassazione, è tempestivamente eccepito e travolge l’intero giudizio di appello.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 18 settembre 2023, confermava integralmente la decisione di primo grado che aveva dichiarato la penale responsabilità di due imputati — il titolare di una copisteria e un suo impiegato — per il reato di cui all’art. 171-ter, comma secondo, lettera b), della legge n. 633 del 1941, in relazione al comma primo, lettera b), della medesima disposizione. La posizione di un terzo concorrente era stata definita con la declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

Avverso la sentenza distrettuale i due condannati proponevano, con unico atto, distinti ricorsi per cassazione, articolando tre motivi. Il primo, comune a entrambi, denunciava la nullità della sentenza di appello per omessa comunicazione al difensore della trattazione in forma partecipata del giudizio fissato per il 18 settembre 2023. La Sezione VII penale, originariamente investita, rimetteva gli atti alla Sezione III con ordinanza del 26 settembre 2024, disponendo l’acquisizione di documentazione presso la Corte di appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa processuale: essendo la sentenza di primo grado pronunciata il 19 maggio 2022, il giudizio di gravame deve ritenersi pendente da tale data. Non trova pertanto applicazione l’art. 598-bis cod. proc. pen., riferibile ai soli procedimenti la cui fase di appello sia iniziata dopo il 30 giugno 2024; resta applicabile il complesso normativo costruito sul d.l. n. 137 del 2020.

La disciplina emergenziale prevede che, accanto al rito esclusivamente cartolare, si affianchi un modello partecipato, attivabile con espressa richiesta di una parte entro il termine perentorio di quindici giorni liberi anteriori all’udienza. L’esercizio di tale richiesta costituisce diritto potestativo della parte e, una volta formalizzato tempestivamente, estende la caratteristica dell’oralità a tutte le parti del processo pluripersonale, non solo a quella istante.

Nel caso di specie la richiesta era stata presentata, con atto del 2 agosto 2023, dal difensore di uno dei coimputati, mentre la comunicazione dell’avvenuto mutamento del rito non era stata data al difensore dei ricorrenti. La Corte territoriale, sollecitata, aveva riferito che costituiva prassi di quell’ufficio omettere ogni notificazione, essendo le modalità di trattazione desumibili dal ruolo di udienza consultabile sul sito. Il Collegio esclude che tale argomentazione abbia fondamento normativo.

La lacuna della norma quanto agli adempimenti successivi alla richiesta — colmata, per i procedimenti successivi, dall’art. 598-bis cod. proc. pen., che impone la comunicazione al Procuratore generale e la notificazione ai difensori — non esime dall’informare le altre parti. L’esigenza discende dai principi in tema di diritto di difesa e di parità delle armi: non si può celebrare un giudizio secondo modalità che ne prevedono la partecipazione personale senza che tutte le parti ne siano avvisate. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’omesso avviso ai difensori dell’accoglimento della richiesta di trattazione orale integra nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. III n. 11170 del 2024).

Quanto al regime, il Collegio — pur conservando la qualifica di nullità di ordine generale a regime intermedio — ritiene che il vizio non sia sanato dalla mancata eccezione del sostituto processuale nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. La sostituzione presuppone un regolare avviso ai titolari del diritto di difesa e non è consentita quando la mancata comparizione del fiduciario derivi proprio dall’omessa notificazione del mutamento del rito. Poiché il difensore pretermesso ha eccepito il vizio con il ricorso per cassazione, la nullità è tempestivamente dedotta. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna, assorbito ogni altro motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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