Reddito di cittadinanza e condanne per mafia: dolo specifico e inammissibilità (Cass. pen. Sez. III n. 28835 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, l’omessa comunicazione, nella domanda presentata all’INPS, di una condanna definitiva per associazione di tipo mafioso integra il dolo specifico richiesto dall’art. 7, commi 1 e 3, d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, non essendo l’omissione scusabile per il carattere di immediata percezione della circostanza ostativa. Il lungo tempo trascorso tra la condanna e la domanda non esclude la consapevolezza dell’interessato né la volontà di conseguire indebitamente il beneficio. Ai fini della non punibilit� per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., il requisito della non abitualità della condotta difetta anche quando i reati della stessa indole risalgono a epoca remota, non desumendosi dalla norma alcun limite temporale all’efficacia della condizione ostativa.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 13 marzo 2026, confermava la condanna resa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto a carico di un imputato per il reato di cui all’art. 7, commi 1 e 3, d.l. n. 4 del 2019. La contestazione riguardava la presentazione all’INPS di un’istanza per ottenere il reddito di cittadinanza, omettendo di comunicare la propria posizione di soggetto condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., con percezione di un beneficio economico di modesta entità.
Avverso la sentenza di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico, mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e rigetto della richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa o di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina dei requisiti per l’accesso al beneficio. L’art. 2, comma 1, lett. c-bis), d.l. n. 4 del 2019 richiede, per il richiedente, la mancanza di condanne definitive intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti elencati dall’art. 7, comma 3, tra cui l’art. 416-bis cod. pen. La Corte territoriale aveva già precisato, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che l’omissione atteneva a una circostanza di facile comprensione, priva di connotati di cripticità tali da ricondurla all’ignoranza inevitabile della legge penale.
La Corte di cassazione ribadisce che l’omessa indicazione della condanna definitiva integra la volontà di ottenere indebitamente l’erogazione e, dunque, il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. Sul punto richiama la Corte costituzionale n. 122 del 2020, che ha qualificato l’assenza di misure cautelari e di condanne per specifici reati come requisito morale di onorabilità, nonché le pronunce n. 31 del 2025, n. 169 del 2023, n. 126 del 2021 e n. 122 del 2020, che hanno escluso l’incoerenza della sospensione del beneficio per il venir meno di tali requisiti.
Quanto alla distanza temporale tra i fatti di associazione e la presentazione della domanda, la Corte osserva che essa non è idonea a escludere la consapevolezza della condanna definitiva riportata nel 2011, né il collegamento con ambienti criminali. Il requisito ostativo, chiarisce il Collegio, opera in senso oggettivo: il legislatore ha compiuto una scelta precisa di esclusione, che non ammette valutazioni di superamento del divieto in base al tempo trascorso.
Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. L’art. 131-bis cod. pen. esige congiuntamente la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. I giudici di merito avevano ragionevolmente escluso entrambi i requisiti, valorizzando il disvalore della condotta, la gravità dell’offesa al patrimonio pubblico e i plurimi precedenti per reati contro il patrimonio. La Corte precisa, con richiamo a Sez. 5, n. 7371 del 2026, che la condizione ostativa dell’abitualità non conosce limiti temporali. Né è pertinente il confronto con l’art. 316-ter cod. pen., poiché la fattispecie in materia di reddito di cittadinanza anticipa la rilevanza penale del mendacio dichiarativo, anche per omissione.
Il terzo motivo è inammissibile. Sulle pene sostitutive la Corte territoriale aveva fondato il diniego su un giudizio prognostico negativo, desunto dai numerosi e gravi precedenti. Sulla giustizia riparativa, l’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. esige che la richiesta sia corredata di specifici elementi fattuali, nella specie non allegati. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.