Continuazione e disegno criminoso unitario: onere di allegazione dell’imputato (Cass. pen. Sez. I n. 37846 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita della sussistenza di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso e l’accertamento che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare uno solo degli indici, come la contiguità cronologica, quando i reati risultino frutto di determinazione estemporanea. Incombe su chi invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Crotone, aveva rideterminato la pena irrogata al condannato per detenzione di armi clandestine, munizioni e sostanza stupefacente, reati rinvenuti in concorso con un congiunto nell’abitazione di quest’ultimo.

Il difensore propose ricorso per cassazione articolando due motivi: il vizio di motivazione manifestamente illogica quanto alla riconducibilità dei beni all’imputato e l’assenza di motivazione sul diniego della continuazione tra tutti i reati. La questione approda in Cassazione dopo che i giudici di secondo grado avevano escluso il vincolo unificante in ragione della eterogeneità delle fattispecie.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte rileva che le sentenze di merito, leggibili congiuntamente in quanto caratterizzate da doppia conforme, riconducono in modo non illogico la responsabilità all’imputato. Le chiavi dell’abitazione erano custodite nel suo domicilio ed egli era presente alla perquisizione; non risulta provato che altri vi coabitassero. Soprattutto, fu lo stesso condannato a fornire alla polizia giudiziaria precise indicazioni sul luogo di occultamento delle armi e della droga: dato univocamente rivelatore della frequentazione dell’appartamento e della dimestichezza con i suoi interni.

La Corte osserva che le censure difensive non confutano le argomentazioni dei giudici di merito, ma ne propongono una mera rivalutazione sul piano del merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali. Non è ravvisabile alcun travisamento delle prove: il motivo è disatteso.

Sul secondo motivo, i giudici di legittimità rilevano che la Corte d’appello aveva specificamente esaminato la doglianza sulla continuazione, superandola in ragione della eterogeneità delle fattispecie e della diversità dell’oggetto giuridico. La motivazione evoca l’assenza di quasi tutti gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso — modalità della condotta, tipologia dei reati, bene protetto, omogeneità delle violazioni, causale — a fronte del solo dato della contiguità cronologica.

La sentenza impugnata ha così fatto corretta applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione esige la verifica di concreti indicatori e della programmazione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali. Il ricorso, di contro, si limita a una contestazione generica: il condannato non ha assolto all’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità dei reati a una programmazione unitaria. Anche il secondo motivo è disatteso e il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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