Bancarotta distrattiva: no all’aggravante se le condotte sono ontologicamente unitarie (Cass. pen. Sez. V n. 37840 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, l’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta non è configurabile quando le condotte distrattive, temporalmente contigue e realizzate con la medesima modalità, conservano carattere unitario. Ai fini della continuazione fallimentare non rileva la diversa natura dei beni oggetto delle condotte, ma esclusivamente la loro autonomia ontologica, desumibile dal contesto temporale e dalle modalità di realizzazione. Il c.d. privilegio fondiario del creditore di mutuo fondiario, ex art. 41 TUB, ha natura solo processuale: la cessione dell’immobile anteriore al fallimento, salvo revocatoria o declaratoria di inefficacia, esclude che i creditori della fallita possano soddisfarsi sulle somme eccedenti la vendita in sede individuale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli conferma la condanna di primo grado del ricorrente per bancarotta fraudolenta distrattiva. Secondo l’accusa, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato — titolare di un’impresa individuale dedita al commercio di macchine e attrezzature agricole, dichiarata fallita — e gestore di fatto dell’impresa individuale della coniuge, avrebbe venduto a quest’ultima un immobile con annesso deposito a un prezzo non integralmente incassato, impiegando poi gli importi corrisposti per finalità estranee all’attività d’impresa. Avrebbe inoltre ceduto i beni strumentali della fallita all’impresa della moglie, presso la quale proseguiva l’attività già esercitata.

Avverso la pronuncia il condannato propone ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 41 TUB e l’insussistenza della contestata aggravante della continuazione fallimentare.

La Motivazione della Corte

La Sezione V esamina anzitutto il primo motivo, che il ricorrente fonda sulla natura solo processuale del c.d. privilegio fondiario e sulla conseguente possibilità, per i creditori della fallita, di rivalersi sulle somme eccedenti quelle spettanti al creditore munito di garanzia. La Corte riconosce il presupposto teorico della doglianza: l’ipoteca è diritto reale di garanzia che, in forza del diritto di seguito ex art. 2808 cod. civ., conserva efficacia anche in caso di cessione successiva del bene; e il privilegio del creditore fondiario, ex art. 41 TUB, ha natura solo processuale, come affermato dai precedenti richiamati (Sez. III civ. n. 23482 del 2018; Sez. I civ. n. 17368 del 2012). Ne deriva che le somme ritratte dalla vendita sono attribuite solo in via provvisoria al creditore, rientrando il ricavato nella massa attiva e ripartendosi ex art. 52 l. fall..

Tale impostazione, tuttavia, secondo il Collegio non si attaglia alla fattispecie concreta. Il trasferimento dell’immobile all’impresa della coniuge, avvenuto prima del fallimento, comporta che il creditore fondiario possa soddisfarsi con azione esecutiva individuale; ma l’anteriorità della cessione rispetto al fallimento — salvo il vittorioso esperimento dell’azione di inefficacia o revocatoria da parte della curatela — impedisce ai creditori della fallita di soddisfarsi sulle eccedenze, poiché il bene è ormai entrato nel patrimonio dell’impresa cessionaria. Quanto ai beni strumentali ceduti senza corrispettivo, il loro scarso valore non incide sulla configurabilità del delitto.

Il secondo motivo è invece fondato. Le Sezioni Unite n. 21039 del 2011 (Loy) hanno chiarito che la pluralità di condotte di bancarotta nel medesimo fallimento dà luogo a concorso di reati unificati ai soli fini sanzionatori ex art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., che non configura una circostanza aggravante ma una peculiare disciplina della continuazione. Dopo un primo orientamento (Sez. V n. 42750 del 2017), la giurisprudenza successiva (Sez. V n. 4710 del 2019; Sez. V n. 41539 del 2024) ha escluso la configurabilità dell’aggravante per le molteplici condotte distrattive, trattandosi di reato a condotta eventualmente plurima.

La questione, osserva la Corte, è se la pluralità di condotte possa correlarsi alla distrazione di beni diversi, quale il bene immobile e i beni mobili strumentali. La risposta è negativa: non rileva la diversa natura dei beni, ma solo l’autonomia ontologica delle condotte, da valutare in base al contesto temporale e alle modalità di realizzazione. Nel caso concreto tale autonomia manca, essendo le condotte state poste in essere in un breve arco temporale e con la medesima modalità della cessione all’impresa della coniuge.

Il riconoscimento dell’aggravante non ha inciso in concreto sul trattamento sanzionatorio, stante la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche: la sentenza è pertanto annullata senza rinvio limitatamente all’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, che è esclusa, con rigetto del ricorso nel resto.

Nota della Redazione

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