Sequestro somme denaro confisca diretta prova derivazione causale (Cass. pen. Sez. VI n. 10077 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere tale qualifica dalla mera natura fungibile del bene. In difetto di tale prova la confisca è qualificabile per equivalente e, con essa, il sequestro preventivo ad essa strumentale. I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, salario, pensione e indennità, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato, costituendo espressione di una regola generale di rango costituzionale. Il provvedimento che dispone il sequestro deve inoltre essere motivato in ordine al principio di proporzionalità.

Il Fatto

Il Tribunale di Savona ha confermato il decreto con cui era stato disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., di denaro sino alla concorrenza di 17.051,96 euro, corrispondente al profitto derivante dall’indebita percezione del reddito di cittadinanza. L’indagato è chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 316 ter cod. pen. e 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4. Sono stati sequestrati 11.393 euro giacenti su conti correnti bancari.

Avverso l’ordinanza del Tribunale l’indagato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo la qualificazione del sequestro come diretto nonostante la prova della provenienza lecita del denaro, la violazione dei limiti di pignorabilità, la lesione del principio di proporzionalità e il difetto di motivazione sul periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara fondato il ricorso sotto molteplici profili. Sul primo motivo richiama l’informazione provvisoria della decisione assunta dalle Sezioni unite all’udienza del 26/09/2024: la confisca di somme di denaro è diretta solo in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere tale qualifica dalla mera natura del bene. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, anche quando l’ablazione ha ad oggetto denaro essa è diretta solo se è acquisita la prova della derivazione dal reato; in assenza, la confisca va qualificata come per equivalente.

È fondato anche il secondo motivo. Il Tribunale, richiamando Sez. IV n. 3981 del 21/01/2021, Urso, Rv. 280481, ha ritenuto che i limiti alla pignorabilità di cui all’art. 545 cod. proc. civ. non si applichino al sequestro c.d. impeditivo di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. La motivazione è gravemente viziata: non è chiaro perché il sequestro sia stato ricondotto a tale norma e non a quello finalizzato alla confisca del profitto, come lo stesso Tribunale mostra di avere chiaro.

Né il Tribunale si è confrontato con la circostanza che il precedente richiamato è antecedente alla pronuncia delle Sezioni unite n. 26252 del 24/02/2022, Cinaglia, Rv. 283245, secondo cui i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, salario, pensione e indennità si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato. Le Sezioni unite hanno qualificato tali limiti come espressione di una regola generale, di diretta discendenza da principi costituzionali, applicabile anche all’esecuzione derivante dal sequestro preventivo.

È fondato anche il terzo motivo, non avendo il Tribunale motivato alcunchè sulla necessità che il sequestro si conformi al principio di proporzionalità. Il quarto motivo resta assorbito. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., perché applichi i principi indicati e verifichi se e in che limiti il sequestro sia legittimo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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