Notifica all’imputato detenuto in luogo diverso: nullità sanata dalla comparizione (Cass. pen. Sez. VI n. 31723 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le notificazioni eseguite nei confronti dell’imputato detenuto nel domicilio dichiarato o eletto e non nel luogo di detenzione danno luogo a una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 cod. proc. pen. La patologia non si converte in nullità assoluta né in inosservanza della vocatio in ius quando l’imputato abbia comunque avuto conoscenza del giudizio, sia stato tradotto in udienza e abbia partecipato senza formulare eccezioni. In tema di spese processuali, la parte civile che si limiti a depositare memoria e nota spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione, non ha diritto alla rifusione a carico dell’imputato ai sensi dell’art. 541, comma 1, cod. proc. pen., non avendo fornito alcun contributo alla decisione. Le memorie depositate oltre i termini di art. 611 cod. proc. pen. sono tardive e non rilevano neppure ai fini della liquidazione.
Il Fatto
La sentenza di secondo grado, in riforma di una precedente assoluzione, aveva affermato la responsabilità del ricorrente per i reati di oltraggio e resistenza, aggravati dalla recidiva, con condanna a un anno di reclusione e al risarcimento del danno in favore delle parti civili. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza d’appello per essere stata la notifica del decreto di citazione eseguita nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia, poi rinunciante, prima della sopravvenuta detenzione per altra causa e non presso l’istituto penitenziario. Il ricorrente ha sostenuto di aver appreso del giudizio soltanto la mattina della celebrazione.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha ritenuto il ricorso infondato, muovendo dalla lettura degli atti. L’accesso agli atti è sempre consentito quando siano dedotti errores in procedendo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 42792 del 2001. La sequenza documentale ha dimostrato che l’imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia in occasione della prima udienza di primo grado; che il difensore aveva rinunciato al mandato avendo ricevuto notifica telematica del decreto di citazione in appello in proprio e quale domiciliatario; che era stato poi nominato un difensore di ufficio e che l’imputato era stato dichiarato formalmente assente, essendo ritenuto di stato libero.
Dal certificato acquisito è emerso che l’imputato era in detenzione domiciliare dal 4 aprile 2024 e che solo in epoca successiva aveva fatto ingresso in istituto penitenziario. La Corte ha comunque valorizzato il dato decisivo: l’imputato è stato presente all’udienza in cui il giudizio di appello è stato trattato e definito, senza formulare eccezioni in ordine alla costituzione delle parti.
Su questa base il Collegio ha escluso che la citazione sia stata omessa, qualificandola come eseguita in luogo diverso da quello di detenzione. La patologia è stata quindi ricondotta alla nullità a regime intermedio, sanata dalla partecipazione dell’imputato al processo. A sostegno è richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 12778 del 2020, secondo cui le notificazioni all’imputato detenuto nel domicilio dichiarato o eletto e non nel luogo di detenzione danno luogo a nullità soggetta alla sanatoria dell’art. 184 cod. proc. pen. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna alle spese processuali.
Quanto alla richiesta di liquidazione avanzata dal difensore delle parti civili, la Corte ha richiamato la regola per cui, nei giudizi camerali non partecipati, le spese non spettano alla parte civile che non abbia fornito alcun contributo alla decisione né contrastato specificamente i motivi di impugnazione, come precisato da Sez. 5 n. 49289 del 2023 e Sez. 7 n. 23092 del 2015. Il Collegio ha ribadito che l’art. 541, comma 1, cod. proc. pen. impone di valutare la qualità della partecipazione al processo, con onere della parte civile di coltivare le proprie pretese. Ha inoltre osservato, richiamando Sez. 6 n. 24340 del 2025 e Sez. 6 n. 10022 del 2025, che le memorie depositate oltre i termini di art. 611 cod. proc. pen. sono tardive e non possono essere considerate neppure ai fini della liquidazione. La richiesta, presentata in data 8 maggio 2026, era pertanto anche intempestiva.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 184 c.p.p. – Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni
- Art. 541 c.p.p. – Condanna alle spese relative all'azione civile
- Art. 611 c.p.p. – Procedimento