Detenzione domiciliare: prognosi negativa fondata sulla pervicacia criminale (Cass. pen. Sez. I n. 41892 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione domiciliare c.d. generica, disciplinata dall’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. Pen., la prognosi sulla idoneità della misura ad evitare la commissione di ulteriori reati è valutazione di tipo prognostico che il Tribunale di sorveglianza può fondare sulla personalità del condannato, desunta dai precedenti penali e dalla condotta tenuta in libertà. Il giudice di merito può attribuire valore preminente alla protratta pervicacia criminale dimostrata anche durante l’esecuzione di una misura alternativa, ritenendo non superata la propensione al crimine dal positivo comportamento intramurario. La motivazione che si fondi su tali parametri è congrua ed esente da vizi, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava l’istanza di detenzione domiciliare proposta dal condannato ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. Pen. Il giudice rilevava il difetto del presupposto della idoneità della misura ad evitare il pericolo di commissione di altri reati, stante l’inaffidabilità dell’istante.
La prognosi negativa si fondava sulla circostanza che il ricorrente, già ammesso all’affidamento in prova, aveva commesso plurimi reati in materia di stupefacenti, per i quali era in espiazione di pena, risultando già condannato per reati della stessa specie. Il comportamento carcerario, pur corretto, era ritenuto subvalente rispetto al percorso criminale. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei principi in tema di revisione critica del passato e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce le condizioni di concedibilità della misura: entità della pena residua, assenza dei presupposti per l’affidamento in prova, idoneità della misura ad evitare la commissione di ulteriori reati. Quest’ultimo requisito integra una valutazione prognostica, per la quale il giudice può trarre elementi dalla efficacia delle prescrizioni, dalle caratteristiche di personalità, dai progressi nel trattamento intramurario e dagli esiti delle indagini sulla condotta in ambiente libero, secondo il precedente Sez. 1, n. 56703 del 2018.
Nel caso concreto, il Tribunale ha desunto la prognosi negativa dalla pervicacia del condannato nella commissione di reati in materia di stupefacenti, protratta per molti anni e realizzata anche durante l’affidamento in prova. Tali elementi non risultano superati dalle valutazioni positive delle relazioni di sintesi: corretto comportamento intramurario, frequentazione delle attività trattamentali, impegno lavorativo, riferito pentimento e risorse esterne disponibili.
La Corte ritiene la motivazione rispettosa dei principi richiamati, perché fondata sulla personalità desunta dai precedenti e dalla condotta in libertà, e congrua rispetto ai parametri legislativi. Il giudice ha ritenuto che la revisione critica avviata in istituto non valga a superare la notevole perseveranza nell’attività delittuosa.
Quanto al dedotto vizio di motivazione, si ribadisce che il controllo di legittimità non concerne la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento di merito, ma è circoscritto alla verifica della esposizione delle ragioni giuridicamente significative e della assenza di difetto, contraddittorietà o illogicità evidenti. Nel caso di specie non emergono profili di illogicità o carenza motivazionale. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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