L’art. 628-bis cod. proc. pen. sostituisce la revisione europea (Cass. pen. Sez. VI n. 37851 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio previsto dall’art. 628-bis cod. proc. pen., introdotto dal d. lgs. n. 150 del 2022 in attuazione della legge n. 134 del 2021, sostituisce la cd. revisione europea di cui all’art. 630 cod. proc. pen., come integrato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011. Quest’ultima, priva di residui margini di operatività, non è più invocabile dal condannato che non abbia proposto ricorso davanti alla Corte EDU. I soggetti legittimati al nuovo rimedio sono esclusivamente i ricorrenti vittoriosi in sede europea, con esclusione dei terzi che, pur versando nella medesima situazione, non abbiano adito la Corte di Strasburgo. La questione di legittimità costituzionale prospettata su tale limitazione soggettiva è manifestamente infondata, poiché analoga limitazione caratterizzava anche il previgente rimedio.
Il Fatto
Il condannato, con sentenza del GIP di Napoli confermata dalla Corte di assise di appello e divenuta irrevocabile il 14.04.2023, aveva presentato richiesta di revisione della condanna, fondandola sull’art. 630 cod. proc. pen. come interpolato dalla Corte costituzionale n. 113 del 2011. La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 22.05.2025, dichiarava inammissibile l’istanza, ritenendola riconducibile all’art. 628-bis cod. proc. pen. e non al rimedio invocato.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 634 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale omesso ogni valutazione sul contenuto dell’istanza, nonché un difetto di motivazione in ordine alla questione di legittimità costituzionale relativa alla prova assunta in assenza di sequestro del dispositivo intercettato. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ricostruisce l’evoluzione del rimedio volto a dare esecuzione alle pronunce della Corte EDU. In assenza di previsione legislativa, la Corte costituzionale n. 113 del 2011 aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 630 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva un diverso caso di revisione per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte di Strasburgo. La Consulta aveva però chiarito che la scelta della revisione era giustificata dall’inesistenza di altra e più idonea sedes dell’intervento additivo.
La giurisprudenza di legittimità aveva poi precisato che la revisione europea operava solo a favore di chi avesse visto riconosciuta davanti alla Corte EDU la violazione di un proprio diritto (Sez. VI n. 29167 del 2016; Sez. Un. n. 34472 del 2012, Ercolano). Il legislatore, con la legge n. 134 del 2021 e il successivo d. lgs. n. 150 del 2022, ha colmato il vuoto di tutela introducendo il Titolo III-bis del Libro IX e l’art. 628-bis cod. proc. pen., qualificabile come mezzo di impugnazione straordinario.
Secondo il Collegio, il nuovo istituto persegue lo stesso fine della revisione europea, ma muta il procedimento, che si articola davanti alla Corte di cassazione con una fase rescindente ed eventuale fase rescissoria, secondo la serie aperta di epiloghi del comma 5. La Relazione illustrativa conferma che il rimedio di nuovo conio sostituisce la revisione europea, superando l’assetto binario fissato dalla Consulta e dalle Sezioni Unite. Ne consegue che la prima non ha residui margini di applicazione e il ricorso fondato sull’art. 630 cod. proc. pen. è infondato.
Manifestamente infondata è anche la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente, poiché la limitazione soggettiva ai ricorrenti vittoriosi in sede europea non è nuova: anche il previgente rimedio era esperibile solo da chi avesse ottenuto pronuncia favorevole dalla Corte EDU, non dai terzi (Sez. Un. n. 8544 del 2020, Genco). Il secondo motivo è inammissibile per genericità e comunque reitera censure già respinte: i mutamenti giurisprudenziali non incidono sul giudicato, non potendo travolgere situazioni giuridiche esaurite (Sez. Un. n. 27614 del 2007; Sez. VI n. 19429 del 2022). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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