Bancarotta impropria: dolo generico e prevedibilità del dissesto (Cass. pen. Sez. V n. 37843 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella bancarotta impropria da operazioni dolose, di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., l’elemento soggettivo è a dolo generico e non richiede la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare. È sufficiente la consapevolezza e la volontà della natura dolosa dell’operazione e l’astratta prevedibilità del dissesto quale effetto della condotta anti-doverosa. L’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione di tale consapevolezza e della prevedibilità dell’evento, non essendo necessaria la preordinazione della condotta alla decozione della società.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, accogliendo in parte l’appello del pubblico ministero, ha riformato la pronuncia assolutoria di primo grado e ha condannato l’imputato per il delitto di bancarotta impropria. L’addebito riguarda il sistematico mancato versamento di imposte, contributi previdenziali e assistenziali della società, per un’esposizione complessiva di oltre 1.600.000,00 euro.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, poi integrati da motivi nuovi. Con il primo ha contestato la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, per travisamento delle prove testimoniali e per erronea individuazione delle cause del dissesto, nonché l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato. Con il secondo ha censurato il trattamento sanzionatorio, per l’eccessivo aumento di pena applicato per la ritenuta continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale ha fondato la riforma su una diversa valutazione dell’elemento soggettivo. Il Tribunale aveva escluso la preordinazione della condotta a determinare lo stato di decozione della società. La Corte d’appello, invece, ha ravvisato il dolo nella protratta omissione degli obblighi tributari e previdenziali.
Il Collegio ricostruisce il paradigma della fattispecie. Il reato consistente nell’aver cagionato il fallimento per effetto di operazioni dolose si sostanzia in un’eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale. L’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura dolosa dell’operazione, nonché dell’astratta prevedibilità del dissesto quale effetto dell’azione anti-doverosa.
Non occorrono, quindi, la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare, ma è necessaria la rappresentazione dell’azione nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri propri del soggetto che svolge un ruolo gestorio, in contrasto con gli interessi dell’impresa, come affermato da Sez. V n. 17690 del 2010. La Corte richiama poi Sez. V n. 11945 del 1999, che distingue la causazione dolosa del fallimento, a dolo specifico, dal fallimento conseguente a operazioni dolose, a dolo generico: in quest’ultimo caso il dissesto è solo l’effetto di una condotta volontaria, non intenzionalmente diretta a produrlo, pur se il soggetto ha accettato il relativo rischio.
Nel solco di Sez. V n. 45672 del 2015, la Corte ribadisce che, quando le operazioni dolose non determinino un immediato depauperamento della società, il reato è configurabile se alla loro realizzazione si accompagni la prevedibilità del dissesto come effetto della condotta anti-doverosa. Su questa base la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi, individuando nel protratto inadempimento, per importi considerevoli, una condotta che, aumentando l’esposizione debitoria verso l’Erario anche per interessi e sanzioni, rendeva prevedibile il dissesto.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata ha giustificato la misura dell’aumento di pena in relazione all’entità delle imposte e dei contributi non versati e alla durata della condotta: argomenti con i quali il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi in modo specifico, evidenziando l’incidenza del periodo anteriore all’assunzione della carica. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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