Attenuante del risarcimento e continuazione: incidenza sulla pena base (Cass. pen. Sez. VI n. 37850 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, la circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno va valutata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, poiché il reato continuato, sotto questo profilo, recupera la propria autonomia materiale. Ove la condotta riparatoria sia intervenuta solo per taluno dei fatti unificati, gli effetti dell’attenuante si producono sulla pena base quando il risarcimento riguardi il reato più grave e sugli aumenti quando riguardi i reati satelliti; se la condotta è riferibile a tutti i reati, gli effetti si producono tanto sulla pena base quanto sugli aumenti. Ne consegue che, esclusa la recidiva e non essendo il reato più grave interessato dalle aggravanti contestate al solo reato satellite, il giudice di merito deve applicare l’attenuante del risarcimento sulla pena base inflitta per il reato più grave.

Il Fatto

La Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento resa in sede di rito abbreviato, ha escluso la recidiva e concesso la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la condanna per i delitti di resistenza e lesioni aggravate.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, deducendo la violazione di legge per errato calcolo della pena. L’esclusione della recidiva, in assenza di aggravanti applicabili al più grave reato di resistenza, avrebbe dovuto comportare una riduzione della pena base in forza dell’attenuante del risarcimento del danno. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato e va accolto. La Corte muove dal principio secondo cui, in tema di continuazione, l’attenuante dell’integrale riparazione del danno va valutata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, perché il reato continuato, sotto questo profilo, recupera la propria autonomia materiale.

Da ciò consegue che, ove la condotta riparatoria sia intervenuta solo per taluno dei fatti unificati, gli effetti dell’attenuante si producono sulla pena base quando il risarcimento riguardi il reato più grave e sugli aumenti di pena quando riguardi i reati satelliti. Se invece la condotta riparatoria è riferibile a tutti i reati, gli effetti si producono tanto sulla pena base quanto sugli aumenti per i reati satelliti.

La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 3286 del 2008 e Sez. IV n. 4616 del 2017. Rileva poi che la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi. L’imputato è stato condannato per i delitti di resistenza, posta in essere nei confronti di due operanti, e di lesioni aggravate, poste in essere nei confronti di uno solo di essi. In primo grado la pena era stata determinata ritenendo la recidiva specifica infraquinquennale e le ulteriori aggravanti equivalenti all’attenuante del risarcimento del danno: pena base per il reato più grave di cui all’art. 337 cod. pen., aumentata per la continuazione con il reato di lesioni, poi ridotta per la scelta del rito.

La sentenza di secondo grado ha escluso la recidiva, ha respinto il motivo volto a qualificare come prevalente l’attenuante del risarcimento sulle aggravanti di cui all’art. 576, n. 1 e n. 5-bis, cod. pen., riferibili al solo reato satellite di cui all’art. 582 cod. pen., e ha confermato nel resto. Ha quindi mantenuto il reato di resistenza come più grave rispetto alle lesioni, senza però valutare l’incidenza sulla pena base dell’attenuante del risarcimento, che avrebbe dovuto determinare una riduzione, essendo il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non più aggravato dalla recidiva e non potendo riferirsi ad esso il giudizio di bilanciamento con le aggravanti contestate solo al reato satellite.

Fermo il giudizio di responsabilità, non oggetto di ricorso, la sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio in ordine all’applicabilità dell’attenuante del risarcimento sul reato di resistenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, alla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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