Inammissibile il ricorso per motivi aspecifici e valutazione della pena (Cass. pen. Sez. IV n. 37965 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a prospettare in termini apodittici una presunta carenza o illogicità, sono aspecifici e, perciò, inammissibili. Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare l’affermazione di responsabilità penale anche in assenza di riscontri estrinseci, quando i giudici di merito ne abbiano argomentato la credibilità e la costanza nel tempo. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che assolve all’obbligo di motivazione quando dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama la gravità del reato e la capacità a delinquere; una spiegazione dettagliata è necessaria solo se la pena è di gran lunga superiore alla misura media edittale.
Il Fatto
La vicenda processuale prende avvio da un episodio di furto aggravato dall’effrazione del finestrino di un’auto, dal cui cruscotto veniva asportata una somma di denaro. Il Tribunale ha ritenuto l’imputato responsabile in concorso con un altro soggetto, escludendo l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. e applicando la sospensione condizionale della pena, determinata in mesi sette di reclusione ed euro duecento di multa.
La Corte d’appello ha confermato la condanna. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi: mancata rinnovazione istruttoria in appello; fondamento della condanna sulle sole dichiarazioni della persona offesa; rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza; carenza di motivazione sull’art. 129 cod. proc. pen.; e infine il trattamento sanzionatorio, con riguardo ai criteri dell’art. 133 cod. pen., alle attenuanti generiche e alla causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i motivi, osservando anzitutto che il primo è del tutto aspecifico: il ricorrente lamenta la mancata assunzione di prove senza indicare quali e senza spiegare perché la rinnovazione istruttoria sarebbe stata decisiva.
Quanto al secondo motivo, i giudici di legittimità richiamano l’orientamento consolidato secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono fondare la responsabilità penale anche senza riscontri estrinseci. Nel caso concreto, le sentenze di merito avevano valorizzato la credibilità delle dichiarazioni, confermate da altra testimonianza, costanti nel tempo e rafforzate da un riconoscimento fotografico, oltre all’assenza di motivi di rancore.
Il terzo motivo non si confronta con la motivazione impugnata: il giudizio di appello si era svolto nelle forme dell’udienza camerale non partecipata, non essendo stata tempestivamente richiesta la trattazione orale, e l’istanza di rinvio era stata formulata solo nelle conclusioni scritte, quando il termine era ormai decorso.
Il quarto motivo è parimenti aspecifico, perché si limita ad affermare in termini apodittici il difetto di motivazione sull’art. 129 cod. proc. pen.
Infine, sul trattamento sanzionatorio, la Corte ribadisce che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che l’obbligo motivazionale è assolto con il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. o alla gravità del reato e alla capacità a delinquere. Nel caso di specie la pena base è stata determinata in misura inferiore alla media edittale, previa concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti all’aggravante dell’effrazione. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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