Ingiusta detenzione, il giudice della riparazione deve confrontarsi con la sentenza assolutoria (Cass. pen. Sez. IV n. 39171 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione non può affermare come esistenti comportamenti che siano stati esclusi o neutralizzati nel giudizio di cognizione. Egli è tenuto a confrontarsi con la sentenza di assoluzione, non potendo ricostruire la condotta del richiedente prescindendo da quanto in essa accertato. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo deve fondarsi su fatti concreti e precisi, non su mere frequentazioni o su un contesto di apparenza di contiguità criminale. L’operazione logica del giudice della riparazione resta distinta da quella del giudice penale, ma non può contraddire gli accertamenti assolutori, dovendo cogliere se la condotta abbia costituito fattore condizionante della detenzione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Corte di appello di Napoli l’indennizzo per l’ingiusta detenzione subita, prima in carcere e poi agli arresti domiciliari, in relazione a un originario contestato concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Nel giudizio di cognizione era stato assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, e l’assoluzione era stata confermata in appello.
La Corte territoriale aveva però rigettato la domanda riparatoria, ravvisando a carico del richiedente un comportamento gravemente negligente e imprudente. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo, tra l’altro, il vizio di motivazione per avere il giudice della riparazione desunto la colpa da fatti incerti o non sufficientemente provati, senza operare alcun raffronto con la sentenza assolutoria.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il primo motivo, ritenendolo assorbente. Preliminarmente ricostruisce la distinzione tra l’operazione logica del giudice penale e quella del giudice della riparazione. Quest’ultimo opera sullo stesso materiale, ma segue un iter motivazionale autonomo: non deve stabilire se le condotte costituiscano reato, bensì se esse si siano poste come fattore condizionante dell’evento detenzione.
In tale valutazione il giudice della riparazione gode di piena libertà di esame del materiale acquisito, ma solo per controllare la ricorrenza delle condizioni dell’azione di natura civilistica, compresa l’esistenza di una causa di esclusione del diritto. Il Collegio richiama sul punto Sez. IV n. 3359 del 22.09.2016, dep. 2017, Rv. 268952.
La Corte precisa poi i limiti di questo spazio valutativo: il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio sull’imputazione e può affermare o negare solo quanto in esso è stato affermato o negato. Un margine più ampio gli è riconosciuto soltanto per le circostanze non escluse dal giudice della cognizione, pur se non positivamente affermate (Sez. IV n. 372 del 21.10.2014, dep. 2015, Rv. 263197).
Nel caso concreto il giudice della riparazione, pur avendo enunciato correttamente tali principi, non ne ha fatto buon uso: ha ravvisato la sussistenza di un comportamento gravemente imprudente nel fatto di avere “consapevolmente inserito” l’attività professionale in un contesto inquinato dalla criminalità organizzata, e ha qualificato il rapporto di frequentazione di affari come fonte di una situazione di apparenza di contiguità rispetto al reato contestato.
Così argomentando, il giudice non si è confrontato con la sentenza assolutoria, né di primo grado né di appello. La Corte di merito aveva invece escluso che le dichiarazioni dei collaboratori fossero idonee a provare l’accordo e la responsabilità del ricorrente, e aveva ritenuto indimostrato ogni suo potere decisionale sulla sorte dei lavori. Ha quindi affermato come esistenti comportamenti che i giudici di merito avevano neutralizzato, definendoli “frequentazioni in affari” senza spiegare perché la partecipazione alle riunioni, priva di potere decisionale, fosse gravemente imprudente.
La mancanza di un raffronto con la sentenza di assoluzione rende il provvedimento inammissibile al vaglio di legittimità. L’ordinanza è annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, cui spetta esaminare in modo autonomo e completo gli elementi probatori, appurando la riscontrabilità di condotte connotate da negligenza e imprudenza e fondando la decisione su fatti concreti e precisi, sempre che gli indizi non siano stati esclusi o neutralizzati nel giudizio di assoluzione (Sez. IV n. 41396 del 15.09.2016, Rv. 268238; Sez. IV n. 7225 del 12.12.2023, dep. 2024, Rv. 285828-01), oltre che provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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