Mansioni di coordinamento e qualifica di incaricato di pubblico servizio (Cass. pen. Sez. VI n. 10936 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le mansioni di coordinamento delle squadre operative addette alla raccolta dei rifiuti e di gestione delle manutenzioni del parco mezzi, svolte alle dipendenze di una società in house affidataria di un servizio pubblico, integrano gli estremi della qualifica di incaricato di pubblico servizio di cui all’art. 358 cod. pen., non essendo riconducibili a mere mansioni d’ordine o a prestazioni materiali. L’eventuale ruolo di vigilanza di altro soggetto non priva l’agente della propria autonomia decisionale e operativa. L’errore sulla qualifica pubblicistica, derivante da ignoranza o falsa interpretazione della legge, costituisce errore sulla legge penale e non esclude il dolo. Nel delitto di induzione indebita la condotta assume rilievo quando si sostanzia in una pressione non irresistibile che lascia al destinatario un margine di autodeterminazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, all’esito di giudizio abbreviato, ha confermato la condanna di un imputato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione per più reati di induzione indebita a dare o promettere utilità, truffa aggravata, peculato e attività di gestione non autorizzata di rifiuti. L’imputato ricorre per cassazione deducendo tre motivi, con l’aggiunta di un motivo aggiunto.

Con il primo motivo e il motivo aggiunto contesta la qualifica pubblicistica riconosciutagli, sostenendo che le mansioni attribuite erano di mero carattere materiale e sottoposte al controllo di un responsabile dei servizi ambientali; chiede inoltre la rimessione alle Sezioni Unite. Con il secondo motivo nega la condotta di induzione, per assenza di pressione o prevaricazione. Con il terzo censura la sussistenza dell’aggravante, in relazione al ragionevole dubbio sulla consapevolezza della qualifica.

La Motivazione della Corte

Il primo e il terzo motivo, unitamente al motivo aggiunto, sono giudicati reiterativi di questioni già dedotte in appello e, nella parte relativa al preteso potere di supervisione di altro soggetto, privi di specificità. La Corte territoriale ha fondato la qualifica pubblicistica sulla natura della società in house e del servizio svolto, valorizzando le mansioni di concetto attribuite all’imputato.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla nozione di incaricato di pubblico servizio (Sez. VI n. 1957 del 11.01.2023, Rv. 284109; Sez. VI n. 33845 del 22.05.2014, Rv. 260174; Sez. VI n. 37102 del 07.05.2004, Rv. 230374), il Collegio osserva che le funzioni di coordinamento delle squadre operative, di gestione delle manutenzioni e di referente presso uffici tecnici e polizia locale non costituiscono attività meramente materiali, ma attività di coordinamento e vigilanza correlate all’espletamento del servizio pubblico. Il ruolo di mero vigilante di altro soggetto, in assenza di specifico potere di ingerenza, non priva l’agente della propria autonomia decisionale.

La censura sull’ignoranza della qualifica è giudicata priva di pregio: l’errore sulla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, derivante da ignoranza o falsa interpretazione della legge, si risolve in un errore sulla legge penale e non vale a scusare l’agente (Sez. V n. 33056 del 21.05.2024, Rv. 286875-02). Le definizioni degli artt. 357 e 358 cod. pen. richiamano con rinvio ricettizio le norme extrapenali che determinano la natura pubblica della funzione, sicché il relativo contenuto acquista natura di norma penale (Sez. VI n. 9473 del 13.01.2017, Rv. 269131).

Il secondo motivo è dichiarato confutativo e manifestamente infondato. Ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 12228 del 2014, il Collegio ribadisce che il delitto di cui all’art. 319-quater cod. pen. si caratterizza per una condotta di pressione non irresistibile, che lascia al destinatario un margine significativo di autodeterminazione, distinguendosi dalla concussione, ove la libertà è radicalmente limitata. È richiamata altresì la distinzione tra abuso della qualità e abuso dei poteri, nonché la giurisprudenza che estende la prevaricazione alla prospettazione di un efficace potere di ingerenza (Sez. III n. 29321 del 14.07.2020, Rv. 280439-02). La sentenza impugnata ha desunto la condotta induttiva dal rapporto di lavoro dei dipendenti distolti dalle mansioni, dalla loro condizione di soggezione e dal potere di fatto dell’imputato di influire sulla loro posizione lavorativa.

All’inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali, il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

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