Reati tributari, prestanome e prova del dolo specifico dell’amministratore (Cass. pen. Sez. III n. 37975 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico dei delitti di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 in capo all’amministratore di diritto di una società che funge da mero prestanome può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l’amministratore di fatto, assumendo decisiva valenza la macroscopica illegalità dell’attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità. La confisca per equivalente prevista dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nei reati commessi per conto di persona giuridica, può essere disposta, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta, senza necessaria ripartizione in quote. Ai fini dell’art. 131-bis cod. pen., il grado di offensività è modulato dal legislatore nella soglia di punibilità, il cui ampio superamento preclude il riconoscimento della particolare tenuità.
Il Fatto
La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 20 dicembre 2024, riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Matera del 4 dicembre 2020, con cui l’imputato, rappresentante legale di una società, era stato condannato per il delitto di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali IVA e IRES relative ai periodi d’imposta 2014 e 2015, ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. In accoglimento dell’impugnazione del Procuratore Generale, la Corte territoriale applicava le pene accessorie di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 e ordinava la confisca di somme corrispondenti alle imposte evase.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, il difetto dell’elemento soggettivo per essere egli mero prestanome, l’insussistenza dei presupposti della confisca e la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità.
La Motivazione della Corte
La Sezione III ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto tutti i profili. Quanto ai primi due motivi, il ricorrente non si confronta con l’impianto probatorio delle decisioni di merito: al momento della scadenza dei termini per le dichiarazioni egli ricopriva consapevolmente il ruolo di amministratore legale della società, avrebbe potuto e dovuto presentare le dichiarazioni, e il suo inserimento stabile nella compagine societaria, la conoscenza della documentazione contabile e la firma dei documenti ne dimostrano la piena consapevolezza.
La Corte enuncia il principio secondo cui, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico in capo all’amministratore di diritto che funge da prestanome può essere desunta dal complesso dei rapporti con l’amministratore di fatto, assumendo decisiva valenza la macroscopica illegalità dell’attività e la consapevolezza di essa (Sez. 6 n. 15772 del 04/02/2025, Rv. 287969).
Sul terzo motivo, il Collegio osserva che la confisca per equivalente ha natura recuperatoria e può avere ad oggetto il solo profitto, costituito dal risparmio di spesa incamerato dall’ente. La lettera e la ratio dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 esigono il completo recupero dell’imposta evasa, escludendo che il quantum confiscabile debba necessariamente ripartirsi in parti uguali tra i concorrenti, essendo impossibile individuare la quota di arricchimento di ciascuno.
Quanto alla particolare tenuità, il legislatore ha modulato il grado di offensività nella soglia di punibilità, che nel caso di specie risulta ampiamente superata, con ciò precludendo il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità.
Infine, il motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato: per il delitto di omessa dichiarazione il momento di consumazione va fissato alla scadenza del termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. Computati otto anni, l’aumento di un quarto ex art. 161, secondo comma, cod. pen. e il periodo di sospensione, il termine per il reato più risalente scade in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata e a quella della presente sentenza.
Nota della Redazione
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