Il giudice non può imporre la contestazione della recidiva (Cass. pen. Sez. IV n. 37998 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il nuovo testo dell’art. 421, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, non attribuisce al giudice dell’udienza preliminare alcun potere di sindacare l’omessa contestazione di una circostanza aggravante. Attraverso il richiamo all’art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la norma conferisce al giudice un controllo preliminare limitato alla specificità del capo di imputazione, positivizzando la sequenza già fissata da Sez. U n. 5307 del 2007. La contestazione delle aggravanti resta appannaggio esclusivo del pubblico ministero, titolare di uno spazio valutativo che il principio di obbligatorietà dell’azione penale non può comprimere, tanto più in materia di recidiva. Il provvedimento che dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per sollecitare la contestazione della recidiva è pertanto abnorme, sotto il profilo strutturale e funzionale.
Il Fatto
Nel corso dell’udienza preliminare davanti al Tribunale di Venezia, il giudice aveva invitato il pubblico ministero a modificare l’imputazione mediante contestazione della recidiva. L’ufficio dell’accusa, con memoria, aveva ritenuto di non operare la contestazione. Il giudice ha allora dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, restituendo gli atti al pubblico ministero, senza pronunciarsi sull’istanza congiunta di applicazione della pena formulata dalle parti.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica, deducendo l’abnormità del provvedimento sotto tre profili: la mancata decisione sulla richiesta di patteggiamento, l’uso dell’art. 421, comma 1, cod. proc. pen. fuori dal suo ambito applicativo e la lesione della scelta dell’accusa in materia di prova e qualificazione dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla categoria degli atti abnormi, distinguendo l’abnormità strutturale, che ricorre quando l’atto è adottato in carenza di potere, da quella funzionale, che si realizza quando il provvedimento determina una indebita stasi per effetto di una regressione del procedimento non conforme alle norme processuali. Il collegio richiama sul punto Sez. II n. 29382 del 2014 e Sez. II n. 2484 del 2015, rilevando che l’abnormità è patologia rilevabile anche d’ufficio nel thema decidendum devoluto alla Cassazione.
Nel caso concreto, il giudice ha pronunciato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio in riferimento al vigente art. 421, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all’art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per la mancata contestazione della recidiva. La Corte osserva che, nel quadro anteriore al d.lgs. n. 150 del 2022, la giurisprudenza considerava abnorme, in quanto adottato in carenza di potere, il provvedimento che restituiva gli atti al pubblico ministero per sollecitare la contestazione della recidiva (Sez. VI n. 47568 del 2007; Sez. I n. 30498 del 2011). In tale ultimo arresto si era affermato che la contestazione delle aggravanti è appannaggio esclusivo del pubblico ministero, il quale, instaurato il giudizio, può procedere ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., mentre il giudice non ha alcun autonomo potere né di ritenere esistente la circostanza non contestata, né di restituire gli atti ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen..
La Corte verifica poi se il nuovo testo dell’art. 421, comma 1, cod. proc. pen. abbia mutato tale assetto. La risposta è negativa: la disposizione, attraverso il richiamo all’art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., attribuisce al giudice un potere di verifica preliminare strettamente delimitato alla specificità del capo di imputazione. La norma ha positivizzato la sequenza procedimentale già fissata dal principio espresso da Sez. U n. 5307 del 2007, senza estendere il sindacato del giudice all’omessa contestazione di una circostanza aggravante. Nel caso di specie, quindi, la disposizione è stata evocata in presenza di presupposti di fatto differenti da quelli previsti.
A conclusioni analoghe la Corte giunge qualora si ritenga che l’ordinanza abbia inteso riferirsi all’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen.. Tale disposizione, che introduce un controllo sulla corrispondenza tra imputazione e risultanze degli atti, non prevede alcuna sanzione di nullità e richiede un espresso contraddittorio tra le parti, che dal verbale non risulta avvenuto. La Corte richiama inoltre la pronuncia del giudice delle leggi (Corte cost. n. 230 del 2022), secondo cui il principio di obbligatorietà dell’azione penale non può negare al pubblico ministero ogni spazio valutativo sulla concreta configurazione dell’imputazione, tanto più in materia di recidiva, la cui applicazione implica valutazioni discrezionali sulla significatività delle precedenti condanne. Il provvedimento impugnato, adottato in carenza di potere e causa di indebita stasi, è pertanto abnorme e viene annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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