Videosorveglianza supermercato non esclude l’aggravante della pubblica fede (Cass. pen. Sez. IV n. 37989 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esistenza di un sistema di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale non esclude la configurabilità della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. La videosorveglianza attenua, ma non elide, l’affidamento alla pubblica fede: essa non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa e costituisce un mero ausilio a posteriori per l’individuazione degli autori. La necessità dell’esposizione va intesa in senso relativo e non assoluto. Quanto alla recidiva reiterata, il giudice deve motivare in concreto la riprovevolezza della condotta e la pericolosità del suo autore, ma l’onere può essere assolto anche implicitamente.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata, in sede di rito abbreviato, per il delitto di furto aggravato di undici bottiglie di vino pregiate, sottratte in due occasioni all’interno di alcuni supermercati in concorso con altre due persone. La Corte d’appello di Torino aveva confermato la decisione di primo grado, dichiarando la contestata recidiva reiterata e ritenendo congrua la pena. Avverso tale sentenza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’errata applicazione della legge penale sotto due profili: l’insussistenza dell’aggravante della pubblica fede, per la presenza del sistema di videosorveglianza, e l’illegittima applicazione della recidiva, per difetto di valutazione sulla pericolosità della condotta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi. Quanto alla prima doglianza, la Suprema Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la ratio dell’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. risiede nella volontà di garantire una maggiore tutela alle cose mobili lasciate dal possessore senza diretta e continua custodia, e quindi più facilmente sottraibili.
Il Collegio ha richiamato, tra le altre, Sez. V n. 1068 del 12.10.2021 e Sez. II n. 2724 del 26.11.2015, dalle quali emerge che la videosorveglianza non equivale alla presenza di una diretta e continua custodia, né assicura l’interruzione immediata dell’azione criminosa. Solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene può escludere l’aggravante.
La Corte ha precisato che il controllo costante e diretto è incompatibile con l’affidamento alla pubblica fede, mentre la videosorveglianza rappresenta un mero ausilio a posteriori per l’individuazione dei responsabili, come avvenuto nel caso concreto. Il controllo del bene esposto al pubblico attenua ma non elide l’esposizione alla pubblica fede, che resta il presupposto fattuale dell’aggravante.
Quanto alla necessità dell’esposizione, essa va intesa in senso relativo: rilevano le particolari circostanze che inducono il titolare a lasciare incustodito il bene, non l’impossibilità oggettiva di custodirlo. L’adozione di cautele non esclude l’aggravante, qualora non costituisca un ostacolo assoluto alla sottrazione.
Sul secondo motivo, relativo alla recidiva reiterata, la Corte ha ribadito che il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione sia sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità, avuto riguardo alla natura dei reati, alla distanza temporale e al grado di omogeneità. Ha richiamato Sez. Un. n. 5859 del 27.10.2011 e Sez. Un. n. 35738 del 27.05.2010, precisando che l’onere motivazionale può essere assolto anche implicitamente. Nel caso di specie la motivazione è stata ritenuta adeguata, avendo i giudici di merito dato atto delle precedenti condanne e della persistente inclinazione criminosa. All’inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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