Sicurezza dei giocattoli: immissione sul mercato e sequestro probatorio (Cass. pen. Sez. III n. 22995 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sicurezza dei giocattoli, la condotta di immissione sul mercato di cui all’art. 31, comma 1, d.lgs. n. 54/2011 si realizza con l’importazione, che inizia già con lo sdoganamento della merce, senza che occorra la successiva distribuzione nel circuito commerciale. La marcatura CE non è funzionale alla sola libera circolazione, ma attesta la conformità del bene agli standard europei di sicurezza, la cui violazione integra la fattispecie penale e non il mero illecito amministrativo. Nel procedimento di riesame del sequestro probatorio, la motivazione che desume l’immissione sul mercato dalla sola natura commerciale della società legale rappresentante dall’indagato è meramente apparente e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l’istanza proposta dall’indagata e ha confermato il decreto di sequestro probatorio, convalidato dal P.M., avente ad oggetto un lotto di giocattoli peluche. Alla ricorrente, legale rappresentante di una società, era ascritta l’importazione di peluche imbottiti di fabbricazione cinese, sequestrati dalla polizia giudiziaria all’interno di un container nel porto di Napoli, privi della marcatura CE e risultati, a un primo esame qualitativo, non conformi alla normativa sulla sicurezza.

L’indagata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’erronea indicazione della fattispecie incriminatrice, l’insussistenza del fumus commissi delicti per mancanza di una condotta di immissione sul mercato, essendo la merce ancora in dogana, e la carenza di finalità probatoria del sequestro.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato il primo motivo. L’ordinanza impugnata aveva richiamato l’art. 3 del d.lgs. n. 54/2011, che descrive gli obblighi dei fabbricanti, ma conteneva una descrizione chiara del fatto riconducibile alla fattispecie dell’art. 31, comma 1, che punisce il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli artt. 3, comma 1, e 5, comma 2. L’erronea indicazione dell’art. 3 in luogo dell’art. 5, che stabilisce gli obblighi dell’importatore, non ha leso i diritti della difesa, attesa la chiara contestazione del fatto, e non comporta alcuna nullità o inefficacia del sequestro.

I giudici hanno poi ricostruito il sistema sanzionatorio delineato dall’art. 31 d.lgs. n. 54/2011. Se l’immissione in commercio di giocattoli privi di marcatura CE è stata depenalizzata, restando sanzionata solo in via amministrativa, resta invece nell’ambito penale la condotta di immissione in violazione degli artt. 3, comma 1, e 5, comma 2, tra cui rientra la garanzia dei requisiti essenziali di sicurezza. La marcatura europea, hanno precisato, attesta la conformità del bene agli standard europei, che costituisce garanzia della qualità e della sicurezza del prodotto.

Sul secondo, terzo e quarto motivo, la Corte ha richiamato le definizioni dell’art. 2 d.lgs. n. 54/2011, ove immissione sul mercato è la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario. Un utile contributo è venuto dalla Guida blu della Commissione europea, secondo cui il prodotto è immesso sul mercato quando viene reso disponibile per la prima volta, fuoriuscendo dalla fase di fabbricazione per essere distribuito.

La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza: l’immissione sul mercato si realizza quando il prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione per essere distribuito (Sez. 3, n. 15235 del 2014); l’importazione, che inizia con lo sdoganamento, va considerata già immissione sul mercato (Sez. 3, n. 25618 del 2022), principio applicabile anche in materia di giocattoli per identità definitoria.

Nel caso concreto, tuttavia, l’ordinanza impugnata ha reso una motivazione meramente apparente là dove ha tratto la conclusione dell’immissione sul mercato dalla sola natura della società di cui la ricorrente è legale rappresentante. La Corte ha quindi annullato il provvedimento con rinvio per nuovo esame, affinché il giudice cautelare dia conto della sussistenza della condotta secondo le coordinate ermeneutiche indicate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *