La frequentazione del latitante e’ colpa grave che esclude la riparazione (Cass. pen. Sez. IV n. 37997 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la sussistenza di un comportamento del richiedente che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo. La condotta ostativa può essere extra-processuale o processuale e il giudice della riparazione deve valutarla con iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo di cognizione, riesaminando il materiale probatorio per stabilire se essa abbia ingenerato, anche per errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità del reato. Tale autonomia opera anche a fronte di una sentenza assolutoria divenuta irrevocabile, non essendo precluso al giudice della riparazione il recupero dei fatti accertati o non esclusi nel giudizio di merito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito un periodo di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, disposti a seguito di arresto in flagranza per i delitti di cui agli artt. 110 e 378 cod. pen. e all’art. 7 legge n. 203 del 1991. Dagli stessi reati era stato prosciolto con formula piena, “perché il fatto non sussiste”, con decisione confermata in appello e divenuta definitiva nel giugno 2020.
Il ricorrente aveva quindi chiesto la riparazione per ingiusta detenzione. La Corte d’appello, quale giudice adito, ha rigettato la domanda ravvisando una condizione ostativa: la condotta gravemente colposa del richiedente, che aveva frequentato con assiduità il latitante, recandosi presso l’appartamento ove questi si nascondeva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, muovendo dal principio generale secondo cui la causa ostativa deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale o processuale, in ordine ai quali il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez. IV n. 34656 del 2010; Sez. IV n. 4372 del 2015; Sez. III n. 28012 del 2022).
Il punto centrale riguarda l’autonomia del giudizio di riparazione. La Corte ha richiamato l’arresto delle Sezioni Unite n. 43 del 1996, ribadendo la netta distinzione tra l’accertamento del reato e la verifica della causa ostativa: il giudice della riparazione non deve stabilire se le condotte integrino reato, ma se si siano poste come fattore condizionante della detenzione. Ne deriva la possibilità di riesaminare il materiale del processo penale, con il solo limite di non ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha considerato tali (Sez. IV n. 12228 del 2017).
La Corte ha poi richiamato le Sezioni Unite n. 32383 del 2010, secondo cui il giudice deve valutare la condotta tenuta anteriormente e successivamente alla misura, apprezzando tutti gli elementi e accertando il rapporto di causa ad effetto tra la condotta e la detenzione.
Nel caso concreto, il giudice della riparazione non ha escluso che l’assoluzione fosse fondata sull’inidoneità oggettiva della condotta a integrare il favoreggiamento personale. Ha però valorizzato la consapevolezza del ricorrente dello status di latitante e le accertate frequentazioni con i familiari di questi, desunte dalle annotazioni di polizia giudiziaria e dalle intercettazioni. La diretta frequentazione del latitante è stata così posta in rapporto causale con il provvedimento limitativo della libertà personale.
Il percorso argomentativo della Corte territoriale è stato ritenuto corretto, perché fondato sullo stesso materiale già valutato e non smentito dal giudice della cautela. Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna alle spese processuali. La Corte ha invece escluso la liquidazione delle spese del Ministero resistente, poiché la memoria depositata si limitava a riportare principi giurisprudenziali senza confrontarsi con i motivi di ricorso.
Nota della Redazione
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