Inammissibile il ricorso sui motivi estranei al giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 38000 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di rinvio, il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio è inammissibile quando riproponga questioni che esulano dal perimetro del rinvio, definite dalla sentenza rescindente: su tali punti opera il giudicato e ogni ulteriore doglianza resta coperta. Il trattamento sanzionatorio, sotto ogni aspetto, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità quando sia sorretto da motivazione non contraddittoria e immune da illogicità manifeste. Integra il vizio di aspecificità il motivo che non si confronti con le esplicitazioni della decisione impugnata, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, in sede di rinvio a seguito di una sentenza di annullamento parziale di questa Corte, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Grosseto, ha rideterminato la pena previa esclusione della contestata aggravante di cui all’art. 80, secondo comma, d.P.R. n. 309/1990.

Il ricorrente ha impugnato tale pronuncia con due motivi, entrambi incentrati su vizi di motivazione: da un lato, la dedotta carenza assoluta di motivazione sulla dosimetria sanzionatoria e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; dall’altro, la manifesta illogicità nell’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Il Sostituto Procuratore ha concluso per l’inammissibilità; la difesa ha replicato con memoria, insistendo per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti. Sul primo motivo osserva che il trattamento sanzionatorio, sotto ogni aspetto, ricade nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al giudizio di legittimità quando la motivazione non sia contraddittoria né affetta da illogicità manifeste.

Nel caso concreto, la dedotta “carenza assoluta di motivazione” è smentita dal testo della sentenza di appello, che giustifica lo scostamento della pena base dal minimo con l’ingente quantitativo di stupefacente e il diniego delle attenuanti generiche con la prossimità e i contatti con il fornitore all’ingrosso, indice di consolidata affidabilità criminale, oltre che con gli ingentissimi quantitativi di cocaina pura. Le argomentazioni difensive, pertanto, oltre a non essere consentite, risultano prive di correlazione con la motivazione complessivamente considerata, che viene di fatto trascurata.

Tale rilievo conduce al vizio di aspecificità, che si configura non solo nell’indeterminatezza o genericità del motivo, ma anche nella mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità. Sul punto la Corte richiama Sez. U n. 8825 del 27/10/2016 e altri precedenti conformi.

Quanto al secondo motivo, relativo alla misura di sicurezza, la Corte rileva che esso esula dal perimetro del rinvio definito dalla sentenza rescindente, rispetto al quale ogni ulteriore questione deve intendersi coperta dal giudicato. La sentenza rescindente, nel riportare i motivi del primo ricorso, non ne menziona alcuno relativo alla misura di sicurezza: tale punto non era stato contestato, nemmeno in via subordinata, e non può considerarsi devoluto né assorbito o implicito in altro motivo.

Pertanto, conclude la Corte, la questione non poteva essere oggetto del rinvio né può “rivivere” in questa sede. In ogni caso, la doglianza sarebbe manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata ha puntualmente argomentato la pericolosità sociale dell’imputato. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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