Confisca nel patteggiamento non concordata annullata per difetto di motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 27633 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la sentenza che applichi una misura di sicurezza, e dunque la confisca, è ricorribile per cassazione nei soli limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. quando la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti; ove invece la confisca sia stata disposta d’ufficio, fuori dall’accordo, la sentenza è impugnabile per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. In tal caso il giudice deve indicare le norme di legge poste a fondamento della confisca — facoltativa ex art. 240 cod. pen., ovvero obbligatoria ex art. 322-ter, art. 648-quater o art. 240-bis cod. pen. — e specificare i criteri di ripartizione della misura tra i singoli imputati, con riferimento al contenuto del decreto di sequestro preventivo. È invece manifestamente infondato il motivo che deduca l’erronea qualificazione del fatto, ove la diversa qualificazione non sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha applicato ai ricorrenti la pena concordata tra le parti, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di falso, truffa ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio, nonché per una serie di reati-scopo singolarmente contestati.
Il giudice ha inoltre disposto la confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati, ritenendone sussistenti i presupposti secondo il criterio della ripartizione in parti uguali, in difetto di elementi utili alla precisa individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’omessa motivazione in ordine alla confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo relativo alla qualificazione giuridica. In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione che deduca l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è ammesso nei soli casi di errore manifesto, ossia quando sussista l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati. Il motivo è invece inammissibile tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, secondo il consolidato orientamento richiamato dalla Corte (Sez. III n. 34902 del 2015; Sez. VI n. 15009 del 2012).
Nel caso concreto, la lettura del capo di imputazione e le considerazioni del giudice rendono manifesto che i ricorrenti adottarono ripetutamente lo stesso comportamento illecito, utilizzando un’unica società per esercitare il diritto di opzione previsto dalla normativa sul cosiddetto Superbonus 110%, relativo a detrazioni fiscali inerenti a falsi lavori di edilizia. La raffigurazione di una associazione per delinquere, anziché di un semplice concorso di persone nei reati, non può quindi ritenersi palesemente eccentrica rispetto ai contenuti dell’imputazione e alle ulteriori contestazioni dei reati-scopo. Il primo motivo è pertanto manifestamente infondato.
È invece fondato il secondo motivo. La Corte premette che la statuizione sulla confisca, pur possibile in relazione ai titoli di reato, non faceva parte dell’accordo intervenuto tra le parti. Va perciò applicato il principio per cui la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ove la misura sia stata oggetto dell’accordo; diversamente è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., come affermato dalle Sezioni Unite n. 21368 del 2019.
Ciò posto, la motivazione sulla confisca non risulta congruamente adottata. Il giudice non ha neppure richiamato le norme di legge poste a fondamento della misura, né ha specificato se si trattasse di confisca facoltativa ex art. 240 cod. pen. — la sola ammessa in relazione al capo associativo — ovvero di confisca obbligatoria alle condizioni previste dalle norme che la autorizzano, segnatamente gli artt. 322-ter, 648-quater e 240-bis cod. pen. Anche i criteri di ripartizione della misura per singolo imputato dovevano essere più specificati in relazione al contenuto del decreto di sequestro preventivo.
Per tali ragioni, con assorbimento di ogni altra considerazione, la sentenza è annullata con esclusivo riferimento alla statuizione inerente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Verona in diversa persona fisica; nel resto i ricorsi sono dichiarati inammissibili.
Nota della Redazione
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