Omessa pronuncia su un capo di imputazione e sentenza inesistente (Cass. pen. Sez. II n. 38002 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che ometta ogni statuizione decisoria su uno dei capi di imputazione è inesistente, perché manca del dispositivo in parte qua. Il vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Una volta accertata l’omessa pronuncia, la sentenza di primo grado va annullata limitatamente al capo pretermesso, con rinvio al giudice di primo grado, e non al giudice d’appello, trovando applicazione l’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., che a garanzia del doppio grado di giudizio esclude la trasmissione degli atti al giudice dell’appello.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 31.01.2025, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati per mancanza di querela in relazione al contestato reato di furto di energia elettrica mediante allacciamento abusivo. Il provvedimento, tuttavia, non ha adottato alcuna statuizione in ordine alla diversa imputazione, contestata nel medesimo procedimento, di invasione e occupazione di un alloggio privato.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 606, lett. c, cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, avendo il giudice omesso di pronunciarsi su una delle imputazioni. Le difese degli imputati hanno depositato memorie e, in udienza, hanno chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la maturazione del termine di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal confronto tra la richiesta di rinvio a giudizio, il dispositivo letto in udienza, quello trascritto nella sentenza e la motivazione della pronuncia impugnata. Da tale esame emerge che la dichiarazione di non doversi procedere riguarda esclusivamente il capo relativo al furto aggravato. Nessuna statuizione risulta adottata sul capo relativo all’invasione dell’alloggio, né alcun passaggio della motivazione se ne occupa.
Il raffronto tra l’atto di promovimento e il dispositivo rende chiara e inequivocabile l’omessa decisione sul capo d’imputazione concernente il delitto di invasione. La “dimenticanza” integra un vizio rilevabile d’ufficio, come affermato dal precedente Sez. 6, n. 39435 del 14.07.2017, poiché la sentenza priva del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell’imputato è inesistente, secondo il principio enunciato da Sez. 2, n. 29427 del 15.06.2011.
La Corte esamina e respinge le difese. La memoria difensiva, incentrata sulla perseguibilità a querela del reato di furto aggravato e sulla mancanza della condizione di procedibilità per tale fattispecie, è disallineata rispetto al thema decidendi e, perciò, inconferente: la statuizione mancante riguarda il diverso capo relativo all’invasione di immobile privato. Anche l’eccezione di prescrizione formulata in udienza va respinta, risultando il reato contestato in permanenza fino all’agosto 2020.
Accertata la fondatezza del motivo, la Corte annulla la sentenza limitatamente al capo pretermesso, con rinvio. Trova applicazione l’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., il cui incipit esenta la Corte, in caso di nullità della sentenza di primo grado, dall’obbligatoria trasmissione degli atti al giudice d’appello a garanzia del doppio grado di giudizio. Il rinvio avviene quindi all’ufficio di primo grado, ove il procedimento sarà assegnato a un diverso giudice per l’udienza preliminare per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.