Misure alternative: evasioni contestate valutabili nel giudizio prognostico (Cass. pen. Sez. I n. 31826 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sorveglianza il giudice può valutare fatti costituenti ipotesi di reato senza attendere la definizione del relativo procedimento penale, purché ne apprezzi la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo. Tali fatti non operano come cause ostative automatiche, ma come elementi sintomatici del giudizio prognostico richiesto dagli artt. 47 e 47-ter ord. pen. L’assenza delle preclusioni tipizzate dell’art. 4-bis ord. pen. rende ammissibile la valutazione di merito, ma non prova la sussistenza dei presupposti sostanziali del beneficio. Non esiste una presunzione generale di affidabilità al servizio sociale: il diniego dell’affidamento in prova può essere motivato anche da una sola ragione plausibile, atta a far ritenere scarsa la probabilità di successo della misura.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza rigettava le istanze di applicazione dell’affidamento in prova ai servizi sociali e della detenzione domiciliare presentate nell’interesse di un condannato, in esecuzione di una pena detentiva inflitta per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002. Il rigetto si fondava sulla natura del reato in esecuzione, sulla molteplicità di procedimenti definiti e di pendenze recenti — tra cui due episodi di evasione commessi nel 2024 —, sulla commissione di reati dopo l’espiazione di pena e sulle segnalazioni dell’autorità di pubblica sicurezza. Il Tribunale rilevava altresì l’assenza di condotte successive sintomatiche di una positiva evoluzione della personalità.

Il condannato ricorreva per cassazione con quattro motivi, denunciando la mancata acquisizione delle relazioni dell’UEPE e delle forze dell’ordine e l’attribuzione alle pendenze penali di un valore ostativo automatico, con conseguente violazione degli artt. 47 e 47-ter ord. pen. e degli artt. 25 e 27 Cost., oltre a un difetto e a una contraddittorietà della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Muove dalla funzione della misura: l’affidamento in prova attua un’esecuzione esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e delle altre acquisizioni disponibili, sia formulabile una ragionevole prognosi di reinserimento sociale. I mezzi di conoscenza del giudice sono il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di pubblica sicurezza, nonché, ove disponibili, la condotta carceraria e i risultati dell’indagine socio-familiare.

Il giudice deve verificare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi idonei a dimostrare l’avvio di un effettivo processo di recupero. Non esiste, precisa la Corte, una presunzione generale di affidabilità al servizio sociale: il diniego può essere adeguatamente motivato anche quando, nell’ambito di un giudizio prognostico ampiamente discrezionale, venga indicata una sola ragione, purché plausibile, atta a far ritenere la scarsa probabilità di successo della misura.

Quanto al primo motivo, l’acquisizione della relazione dell’UEPE è superflua quando l’osservazione non riguardi un apprezzabile arco temporale e il corredo documentale disponibile sia di tale evidenza dimostrativa da non richiedere ulteriori approfondimenti. Nel caso di specie il compendio conoscitivo era già significativo e univoco, sicché non sussiste la dedotta contraddittorietà della motivazione.

Il passaggio centrale riguarda i restanti motivi. Il Tribunale non ha trattato i procedimenti pendenti come cause legali di inammissibilità, ma li ha apprezzati quali elementi di fatto rilevanti per la prognosi. È principio consolidato che nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza attendere la definizione del procedimento, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, quali espressioni di un atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso. Le evasioni contestate nel 2024 non sono state assunte come fattore assorbente, ma come dato rivelatore della persistente inaffidabilità del condannato, tanto più significativo perché pertinente alla capacità di rispettare prescrizioni esecutive in ambiente esterno.

È parimenti infondata la dedotta contraddizione tra l’assenza di cause ostative tipizzate e il rigetto. L’assenza di preclusioni legali rende ammissibile la valutazione di merito, ma non comporta di per sé la sussistenza dei presupposti sostanziali del beneficio. Le doglianze si risolvono nella richiesta di una diversa ponderazione del medesimo compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione giuridicamente corretta e logicamente coerente. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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