Ricettazione accertata con congettura e non con massima di esperienza (Cass. pen. Sez. II n. 38003 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di delitti contro il patrimonio culturale, sussiste continuità normativa tra il reato di cui all’art. 178 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, abrogato dall’art. 5, comma 2, lett. b), legge 9 marzo 2022, n. 22, e quello di cui all’art. 518-quaterdecies cod. pen., trattandosi di abrogatio sine abolitione. Il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si perfeziona con la ricezione del bene di illecita provenienza: non rileva il momento del rinvenimento o dell’accertamento della detenzione. L’onere di provare con precisione l’epoca del fatto grava sull’accusa, non sull’imputato, e in mancanza di prova certa, per il principio del favor rei, il reato si estingue per prescrizione. Non integra massima di esperienza, ma mera congettura insuscettibile di verifica empirica, la regola secondo cui il ricettatore tratterrebbe il bene solo per un tempo circoscritto al fine di contenere il rischio.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 07/03/2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di ricettazione di un dipinto su tela e del relativo certificato, provento del delitto di cui all’art. 178 d.lgs. 42/2004. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

Un ricorrente ha censurato l’individuazione del momento consumativo del delitto, collocato dai giudici di merito al momento del rinvenimento del bene nella sua disponibilità, anziché alla data risultante dal certificato di garanzia, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla data a lui più favorevole; ha inoltre lamentato il rigetto della richiesta di perizia volta ad accertare la data certa di consumazione. L’altro ricorrente ha dedotto l’abrogazione dell’art. 178 d.lgs. 42/2004, la qualificazione del dipinto come bene culturale, vizi di motivazione, il difetto di concorso e la revoca della sospensione condizionale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati sul motivo concernente l’accertamento della data del commesso reato, di valenza assorbente rispetto agli ulteriori motivi. Ha anzitutto escluso l’abolitio criminis dell’art. 178 d.lgs. 42/2004, richiamando il consolidato orientamento sulla continuità normativa con l’art. 518-quaterdecies cod. pen., introdotto dalla medesima legge del 2022: le condotte di contraffazione restano penalmente rilevanti.

Nel merito della prescrizione, la Corte ha ribadito che l’onere di provare l’epoca del fatto incombe sull’accusa, sicché in mancanza di prova certa, per il principio del favor rei, va dichiarata l’estinzione del reato. Il delitto di ricettazione, di natura istantanea, si perfeziona con la ricezione della cosa di illecita provenienza, restando irrilevante il momento del rinvenimento o della detenzione.

I giudici di merito avevano invece ancorato la consumazione al rinvenimento del bene, rigettando la richiesta di perizia come “totalmente esplorativa”, pur ammettendo l’assenza di elementi certi sulla data di ricezione o acquisto della tela. A sostegno avevano invocato la regola secondo cui il ricettatore manterrebbe il possesso per un tempo circoscritto per contenere il rischio.

La Corte ha qualificato tale ragionamento come illogico: esso non impiega una massima di esperienza, ma una mera congettura. Ha ricordato che la massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, fondato su ripetute esperienze e verificabile empiricamente, che il giudice può utilizzare solo se non si risolva in semplice illazione o criterio intuitivo. Nel caso concreto la presunta regola non è corroborata da verifiche empiriche e si iscrive nell’orizzonte della mera possibilità.

Ne è derivata l’inammissibilità del ragionamento del giudice di merito e l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio, restando assorbiti gli altri motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *