Frequentazioni ambigue e colpa grave ostano alla riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. IV n. 37996 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento integrano colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., a condizione che emerga una concausalità rispetto all’adozione della misura cautelare. Il giudice della riparazione, pur operando sullo stesso materiale probatorio del giudice della cognizione, deve seguire un iter motivazionale autonomo e valutare la condotta dell’interessato ex ante, non potendo fondare il diniego su meri sospetti. La cognizione della Cassazione resta limitata al controllo di congruità e logicità della motivazione, senza investire il merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riparazione proposta da un soggetto che aveva patito custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari per complessivi 621 giorni nell’ambito di un procedimento per reati in materia di stupefacenti e di armi, aggravati dal metodo mafioso. Da tali accuse il richiedente era stato assolto con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 4 gennaio 2022.
Il giudice della riparazione ha individuato comportamenti ostativi all’indennizzo nella acclarata vicinanza del richiedente a soggetti inseriti in ambienti dediti al traffico di stupefacenti, desunta dalle conversazioni intercettate richiamate in motivazione. Avverso l’ordinanza il richiedente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e sostenendo che il diniego si fondasse su semplici elementi di sospetto, privi di una condotta attiva a lui riferibile.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro dei principi elaborati in materia. Richiama le Sezioni Unite n. 43 del 1995, che hanno definito la nozione di dolo rilevante ai fini dell’art. 314, primo comma, cod. proc. pen., e la nozione di colpa desumibile dall’art. 43 cod. pen., imperniata su macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi. Sul piano processuale valorizza le Sezioni Unite n. 32383 del 2010, secondo cui il giudice valuta la condotta anteriore e successiva alla misura, e le Sezioni Unite n. 51779 del 2013, che impongono un iter motivazionale autonomo rispetto al giudizio di cognizione.
Il giudizio sull’idoneità della condotta a indurre in errore il giudice va operato ex ante, secondo il parametro elaborato da Sez. IV n. 3359 del 2017. Il giudice della riparazione può rivalutare i fatti non nella loro valenza indiziaria, ma in quanto idonei a determinare l’adozione della misura per comportamenti connotati da macroscopica imprudenza, con il solo limite di non avvalersi di circostanze escluse in sede di cognizione.
Nel merito, la Corte ritiene che l’ordinanza impugnata abbia congruamente valorizzato conversazioni da cui emergevano rapporti di frequentazione non occasionali con soggetti inseriti in circuiti criminali, originari coimputati poi condannati per reati in materia di stupefacenti. Non si tratta di una sola conversazione, ma anche di un colloquio telefonico in cui il richiedente era direttamente coinvolto. Tali conversazioni, pur inidonee sul piano probatorio a dimostrare la penale responsabilità, attestano rapporti di familiarità suscettibili di ingenerare nell’Autorità procedente la convinzione del coinvolgimento del richiedente nelle attività illecite.
La Corte richiama il principio espresso da Sez. III n. 363 del 2008 e da Sez. IV n. 850 del 2022, secondo cui le frequentazioni ambigue con soggetti condannati sono ostative al risarcimento quale comportamento gravemente colposo, sempre che emerga una concausalità rispetto all’adozione della misura. Sulla base di tali coordinate, risulta erronea la prospettazione difensiva secondo cui il giudice avrebbe fondato il convincimento su meri sospetti, poiché i comportamenti accertati sono riconducibili alla nozione di colpa grave. Il controllo di legittimità, in questa materia, resta circoscritto alla congruità e logicità della motivazione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dall’Amministrazione resistente, liquidate in euro mille.
Nota della Redazione
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