Istanza ex art. 35-ter Ord. pen. non richiede indicazione dettagliata del pregiudizio (Cass. pen. Sez. I n. 41216 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di istanza-reclamo ex art. 35-ter Ord. pen., la natura essenzialmente compensativa, più che risarcitoria in senso stretto, dell’azione finalizzata ad ottenere una riparazione effettiva delle violazioni dell’art. 3 CEDU derivanti dal sovraffollamento esclude che la domanda debba essere corredata dell’indicazione precisa e completa degli elementi che ne costituiscono il fondamento. Ai fini dell’ammissibilità è sufficiente l’indicazione dei periodi di detenzione, degli istituti di pena e delle specifiche condizioni detentive in relazione alle quali l’interessato deduce il trattamento penitenziario subito in violazione dell’art. 3 CEDU, restando demandato al magistrato di sorveglianza l’esercizio dei poteri, anche officiosi, di accertamento. La genericità della richiesta non è ex se causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., quando non palesi la mancanza dei presupposti per accedere ai rimedi di cui all’art. 35-ter, commi 1 e 2, ord. pen.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza di Salerno, con decreto del 20 febbraio 2025 emesso de plano, ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen. Il giudice ha ritenuto che la richiesta non soddisfacesse i requisiti richiesti dalla giurisprudenza quanto al contenuto necessario dell’istanza risarcitoria, non risultando specificato il pregiudizio sofferto presso i vari istituti di detenzione nei quali la ricorrente è reclusa dal 2011.

Avverso detto decreto la difesa della ricorrente ha proposto reclamo. Il Tribunale di sorveglianza di Salerno, con ordinanza del 25 giugno 2025, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha qualificato il reclamo come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti alla Corte. La ricorrente deduce che la decisione si fondi su principi giurisprudenziali superati, essendo sufficiente indicare i periodi di detenzione, gli istituti di pena e le condizioni detentive dedotte in violazione dell’art. 3 CEDU.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso fondato. In via preliminare, il Collegio conferma la correttezza della qualificazione del reclamo quale ricorso per cassazione. Richiamando Sez. I n. 35840 del 14.5.2015, si afferma che la previsione del reclamo al tribunale di sorveglianza riguarda soltanto le decisioni assunte sul merito dall’ufficio di sorveglianza: la declaratoria di inammissibilità è contestabile unicamente mediante ricorso per cassazione, in coerenza con l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato senza eccezioni dall’art. 35-bis.

Nel merito, la Corte ribadisce che la natura essenzialmente compensativa dell’azione di cui all’art. 35-ter Ord. pen. esclude che la domanda debba essere corredata dell’indicazione precisa e completa degli elementi che ne costituiscono il fondamento. Sono richiamati Sez. I n. 876 del 16.7.2015 e Sez. I n. 23362 dell’11.05.2018. La Corte EDU ha sollecitato l’Italia a introdurre procedure accessibili ed effettive per porre rimedio a condizioni detentive contrastanti con l’art. 3 CEDU: tale sollecitazione costituisce criterio interpretativo che impone di accogliere la lettura che comporta il massimo di facoltà di accesso ai rimedi interni e il massimo di effettività degli stessi.

Dagli atti emerge che l’istanza conteneva l’indicazione dei periodi di detenzione sofferti presso ciascun istituto, l’individuazione delle singole case di detenzione e la deduzione di essere sempre stata in stanze multiple, con poca luce naturale e al di sotto dei metri quadri richiesti per una salubre vivibilità. Le ragioni della richiesta, quanto a petitum e causa petendi, risultano sufficientemente enunciate e non potevano essere ricondotte alla categoria della manifesta infondatezza.

La Corte richiama Sez. I n. 47480 del 16.7.2015: l’inammissibilità de plano è ammessa solo per assenza delle condizioni di legge rilevabile ictu oculi, senza accertamenti cognitivi né valutazioni discrezionali. L’istanza-reclamo non richiede forma specifica, essendo sufficiente l’indicazione del petitum e della causa petendi, mentre la sussistenza del pregiudizio per specifiche violazioni dell’art. 3 CEDU costituisce thema probandum, con ampi poteri istruttori officiosi del magistrato di sorveglianza (richiamate anche Sez. I n. 22164 del 13/05/2015). Il provvedimento impugnato è pertanto annullato con rinvio al magistrato di sorveglianza per nuovo esame nel contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1, Ord. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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