Esclusione della particolare tenuità nel reato di omessa sicurezza sui ponteggi (Cass. pen. Sez. VII n. 38024 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati di omessa adozione delle misure antinfortunistiche, il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è legittimamente fondato sulla molteplicità dei rischi cui sono stati esposti i lavoratori. Il successivo adeguamento alle prescrizioni, quando imposto e non frutto di scelta spontanea, e il pagamento tardivo della sanzione amministrativa non integrano il requisito dell’esiguità del fatto. Il giudice di legittimità non è chiamato a rivalutare il bilanciamento operato dal giudice di merito, se sorretto da motivazione adeguata e non illogica. Il motivo che investe il trattamento punitivo è, per ciò stesso, inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Forlì per una serie di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, contestate in relazione a lavori in quota e in aree in costruzione. Le contestazioni riguardano l’omessa adozione di impalcature e ponteggi, la mancata predisposizione dei parapetti e il mancato utilizzo di misure atte ad assicurare la conformità delle attrezzature alle istruzioni d’uso.

Avverso la sentenza di condanna il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Il giudice del merito, secondo la difesa, avrebbe trascurato i risultati del sopralluogo di verifica, l’assenza di recidiva, l’eliminazione delle violazioni, la mancanza di danno o infortunio e il pagamento della sanzione, senza valutare la condotta in concreto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il motivo inammissibile, perché inerente al trattamento punitivo e, insieme, sorretto dalla legge processuale: la doglianza investe valutazioni riservate al giudice di merito, che risultano supportate da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Il giudice di merito ha correttamente escluso l’operatività della causa di non punibilità, ponendo al centro della valutazione la molteplicità dei rischi ai quali erano stati esposti i lavoratori. Da tale connotazione dei fatti deriva un giudizio di gravità che ostacola il riconoscimento della particolare tenuità.

La Corte condivide il rilievo per cui il successivo adeguamento alle direttive è irrilevante, in quanto frutto dell’imposizione e non di un comportamento spontaneo del datore di lavoro. Parimenti irrilevante è il pagamento della sanzione amministrativa, che si ricollega a valutazioni effettuate a monte dal legislatore in relazione alla pena applicabile al caso concreto.

Ne consegue che il bilanciamento tra le caratteristiche dei fatti, connotati da una certa gravità, e l’elemento potenzialmente favorevole del successivo adeguamento, con pagamento tardivo della sanzione, è stato logicamente risolto in senso recessivo per l’imputato. La Corte ritiene tale valutazione adeguata e non censurabile in sede di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. La Corte richiama, sul punto, la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000, rilevando l’assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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